Inosservanza delle regole di distribuzione e onere probatorio del danno (Arbitro Assicurativo n. 807 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza dell’Arbitro Assicurativo si estende alle controversie concernenti l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, anche quando il contratto non si sia perfezionato. Il ricorso è ammissibile se ha il medesimo oggetto del reclamo, ferma restando la possibilità di formulare una richiesta risarcitoria di importo superiore, purché il danno sia rappresentato come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo. Nei giudizi risarcitori, il ricorrente ha l’onere di dimostrare sia la sussistenza del danno sia il suo ammontare, non potendosi procedere a liquidazione in via equitativa in assenza della prova della sua stessa esistenza.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver avviato tramite l’intermediario la procedura per trasferire la polizza R.C. Auto su un nuovo ciclomotore a seguito della rottamazione del precedente veicolo, lamentava la mancata assistenza nella gestione della pratica e l’erronea disdetta della polizza anziché il suo aggiornamento. Ricevuti preventivi ritenuti sproporzionati rispetto al premio originariamente pagato, il ricorrente, esperita senza successo la fase del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo il risarcimento dei danni pari a euro 10.000,00. L’impresa e l’intermediario convenuti eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per divergenza tra l’oggetto del reclamo e quello del ricorso e, nel merito, ne chiedevano il rigetto per infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 8, comma 3, del d.m. n. 215/2024, rilevando la simmetria tra l’oggetto del reclamo e quello del ricorso: le parti convenute erano state poste nella possibilità di risolvere bonariamente la questione, essendo state esposte nel reclamo tutte le questioni poi sollevate con il ricorso, compresa la domanda risarcitoria seppur di ammontare differente.
Il Collegio ha altresì rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell’art. 3 del Decreto, rilevando che la nozione di attività di distribuzione assicurativa, definita dall’art. 106, comma 1, cod. ass., comprende anche gli atti preparatori alla conclusione dei contratti e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione. L’intermediario era intervenuto nelle fasi di distribuzione del prodotto e di gestione del contratto, e le doglianze del ricorrente attenevano alla condotta scorretta in fase di esecuzione del contratto.
Nel merito, pur ritenendo astrattamente configurabile una responsabilità contrattuale dell’intermediario nella gestione del rapporto, il Collegio ha respinto la domanda risarcitoria, rilevando che il ricorrente non aveva provato i danni subiti. I preventivi contestati non erano stati accettati, gli ulteriori preventivi reperiti sul mercato non risultavano allegati e la nuova polizza stipulata con altra compagnia non era stata prodotta.
La mancata esibizione della documentazione contrattuale impediva di verificare l’effettiva entità del premio pagato, le garanzie accessorie incluse e la formula di guida applicata. Il Collegio ha precisato che, non essendo stata dimostrata l’esistenza stessa del danno, non era possibile procedere a una liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.