Ricorso all’Arbitro Assicurativo inammissibile se proposto prima dei 45 giorni dal reclamo (Arbitro Assicurativo n. 1066 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile quando sia presentato prima dello scadere del termine di 45 giorni dalla presentazione del reclamo, senza attendere la risposta dell’impresa. Il requisito di procedibilità previsto dall’art. 8, comma 1, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 è di natura temporale e non è soddisfatto dalla mera anteriorità della doglianza. La riqualificazione ex post del documento da intendersi come reclamo non sana il vizio, poiché il ricorso resta comunque proposto prima della scadenza del termine. L’inammissibilità non preclude la riproposizione del ricorso previo nuovo reclamo, ovvero la presentazione successiva alla replica con cui l’impresa abbia manifestato di non accogliere la doglianza.

Il Fatto

Il ricorrente, contraente di un contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto nel 2017, contesta l’entità della penale di riscatto: a fronte di versamenti per euro 9.000,00, l’impresa ha comunicato un valore di riscatto di euro 3.600,00, con una perdita del 60%. Lamenta inoltre che un’operatrice del Servizio Clienti, nel corso di una chiamata, avrebbe indicato un valore superiore, prossimo a euro 7.800,00, ingenerando un legittimo affidamento.

Deduce la vessatorietà della clausola di riscatto e il difetto di trasparenza informativa, oltre all’inerzia dell’impresa sul reclamo. L’impresa eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità per omessa previa proposizione del reclamo, assumendo che la comunicazione richiamata nel ricorso non fosse indirizzata all’Ufficio Reclami. Nel merito sostiene la conformità della liquidazione alle condizioni di polizza, essendo la polizza entrata in riduzione per mancato versamento di tutti i premi e per perdita del terminal bonus.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la nozione di reclamo, richiamando l’art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. n. 215/2024, che la identifica con una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela ricevuta dall’impresa. Sul punto richiama il proprio orientamento, secondo cui non è necessario che la dichiarazione sia indirizzata specificamente all’ufficio reclami (Decisione AAS n. 382/2026), né che sia qualificata formalmente come reclamo, essendo sufficiente che il cliente sottoponga la doglianza e l’impresa sia messa in condizione di replicare (Decisione AAS n. 383/2026).

Rileva tuttavia che il ricorrente, a fronte dell’eccezione, ha operato una riqualificazione ex post del documento reclamatorio: non più la comunicazione del 6 dicembre 2025 indicata nel modulo di ricorso, ma quella del 18 gennaio 2026, allegata ma mai menzionata. L’impresa non contesta specificamente tale riqualificazione, limitandosi a ribadire che le comunicazioni anteriori non integrano i requisiti del reclamo.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione, poiché anche assumendo la comunicazione del 18 gennaio 2026 come reclamo, il ricorso depositato il 26 gennaio 2026 risulta presentato prima dello scadere del termine di 45 giorni. Il riscontro dell’impresa è intervenuto solo il 5 febbraio 2026, dunque dopo la presentazione del ricorso.

Viene in rilievo l’art. 8 del D.M. n. 215/2024: il comma 1 impone, a pena di inammissibilità, la previa presentazione del reclamo, con pronuncia dell’impresa entro il termine del regolamento ISVAP n. 24/2008; il comma 2 consente il ricorso solo ricevuta la risposta o decorso inutilmente il termine. Il Collegio, conformandosi al proprio orientamento (Decisioni AAS n. 641/2026 e n. 766/2026), afferma che la presentazione anticipata comporta inammissibilità, con salvezza della riproposizione previo nuovo reclamo.

Resta ferma l’ipotesi del ricorso presentato prima della scadenza del termine, purché in data successiva alla replica con cui l’intermediario abbia manifestato la volontà di non accogliere il reclamo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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