Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 454 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro rimasta ineseguita, decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo adito per ottemperanza accerta l’inadempimento e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo. L’assenza di contestazione nel merito consente l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per adempiere. Decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta già nominato assume le funzioni su istanza del creditore. La condanna alle spese segue all’inottemperanza non contestata.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 89/2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 500,00 per ciascun anno sulla Carta del Docente, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese.

La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Non essendo stata eseguita, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. La notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso integrano i presupposti dell’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. L’Amministrazione resistente, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale accerta quindi l’inottemperanza e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento. Il dispositivo liquida € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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