Conversione del permesso stagionale possibile anche se scaduto (TAR Emilia-Romagna n. 252 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è di per sé ostativa alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Una siffatta preclusione potrebbe ricavarsi solo in via interpretativa, assumendo un termine perentorio che la legge non prevede, in contrasto con il principio secondo cui solo la legge può fissare termini di tale natura. L’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e l’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286 del 1998 impongono un approccio sostanziale: l’elemento sopravvenuto favorevole è la proposta del contratto di lavoro subordinato. Il requisito del Durc del datore di lavoro va verificato con riferimento al momento di adozione del preavviso di rigetto e del provvedimento finale, non a quello della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha respinto la domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione ha fondato il rigetto su due argomenti: la società proponente il contratto di soggiorno non era in possesso del Durc; alla data dell’istanza di conversione il permesso stagionale non era più in corso di validità.
Il ricorrente ha replicato che la società era titolare di Durc regolare, richiesto il 7.2.2024, prima del preavviso di rigetto; quanto al secondo profilo, ha dedotto che prima della scadenza del permesso (28.10.2023) era stata presentata domanda di rinnovo (23.10.2023) e che in ogni caso la conversione è ammissibile anche oltre la scadenza. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 302/2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma quanto già esposto in sede cautelare e ritiene il ricorso fondato su entrambi i rilievi posti dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento gravato. Sul primo profilo, il ricorrente ha depositato il “Durc on line“, richiesto il 7.2.2024 e valido fino al 6.6.2024, dal quale risulta che la ditta proponente è regolare nei confronti di Inps e Inail. Sia alla data del preavviso di rigetto (19.4.2024) sia a quella del provvedimento finale (6.5.2024) il requisito era quindi soddisfatto.
Sul secondo profilo, il Tribunale riconosce che la giurisprudenza non è uniforme, ma aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui la scadenza del permesso stagionale non preclude la conversione: una simile preclusione dovrebbe ricavarsi in via interpretativa ipotizzando un termine perentorio non previsto dalla legge, in contrasto con il principio per cui solo la legge può fissare termini di questa natura. Il Collegio richiama TAR Calabria, Reggio Calabria, 6 novembre 2023, n. 817, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14 giugno 2023, n. 1502, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7525 e Consiglio di Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4332.
Il ragionamento si fonda sull’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998: nel caso della conversione del permesso stagionale, ai sensi dell’art. 24, l’elemento sopravvenuto favorevole è rappresentato dalla proposta del contratto di lavoro subordinato. Una volta concretizzatasi tale situazione, l’approccio sostanziale del legislatore impedisce di sacrificare l’interesse dello straniero al solo fine di rispettare il principio logico-formale secondo cui solo il titolo ancora efficace può essere convertito, come affermato da TAR Toscana, sez. II, 17 aprile 2024, n. 465.
Il Collegio osserva inoltre che il lasso di tempo tra la scadenza del permesso (28.10.2023) e la domanda di conversione (4.12.2023) è assai esiguo. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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