Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 458 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di darvi integrale esecuzione e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è giustificato quando non emergono particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del commissario svolge funzione acceleratoria. L’Amministrazione inadempiente è condannata alle spese del giudizio, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 279/2024 aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in ricorso, condannando l’Amministrazione al relativo accredito. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva.
La ricorrente, dedotto il mancato adempimento da parte del Ministero, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza opporre difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso. Ha verificato che, tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione dell’azione risulta quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’Amministrazione, pur costituita, non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di centoventi giorni, in assenza di contestazioni, consolida il diritto all’esecuzione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di integrale esecuzione della sentenza, qualora non si sia già provveduto nelle more, e ha assegnato un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero deve attivarsi per tempo, coordinando l’adempimento con le Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non ricorrono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è sufficiente in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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