Clausola di salvaguardia recessiva rispetto al potere prefettizio di accoglienza nei CAS (Cons. Stato n. 4985 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia contenuta nella circolare del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2016, che esenta dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza i comuni appartenenti alla rete SAI o che abbiano formalmente manifestato la volontà di aderirvi, recede rispetto all’evoluzione del sistema normativo e al potere del Prefetto di individuare strutture temporanee ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 142/2015. Il parere dell’ente locale nel cui territorio è situata la struttura è obbligatorio ma non vincolante: la funzione prefettizia è preminente e risponde a esigenze essenziali e cautelative di accoglienza, mentre all’ente locale spetta una funzione consultiva. Le prerogative programmatorie del comune non si riverberano sulla legittimità degli atti adottati in ragione dell’asserita violazione della clausola. La censura che deduca la lesione della leale collaborazione non può essere veicolata attraverso la sola violazione della clausola contenuta in una circolare.

Il Fatto

Un comune di piccole dimensioni, aderente al progetto di accoglienza diffusa SAI e con alcuni posti già attivi sul proprio territorio, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha aggiudicato la procedura di gara per la gestione di un centro di accoglienza straordinario, comprendente l’apertura di una struttura nel territorio comunale con capienza fino a cinquanta persone. Il comune aveva espresso parere contrario, invocando la clausola di salvaguardia della circolare ministeriale del 2016 e denunciando ripercussioni sull’ordine e sulla sicurezza pubblica in un centro abitato di poche centinaia di residenti.

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso. Il comune ha proposto appello, deducendo l’erronea mancata applicazione della clausola e il difetto di istruttoria e motivazione in ordine al parere negativo e alle caratteristiche del territorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo. La clausola di salvaguardia è dettata nella circolare dell’11 ottobre 2016, che richiama il d.m. 10 agosto 2016, abrogato dall’art. 10, comma 1, del d.m. 18 novembre 2019, e il piano operativo condiviso con l’ANCI. Il sistema di accoglienza si fonda sulla leale collaborazione tra livelli di governo, secondo le forme di coordinamento dell’art. 8 d.lgs. n. 142/2015, e sul tavolo di coordinamento dell’art. 16.

La questione centrale riguarda il rapporto tra clausola di salvaguardia e potere prefettizio. La gara controversa concerne una struttura temporanea ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 142/2015. Il potere di disporre l’accoglienza è intestato al Prefetto e risponde a esigenze essenziali, essendo deputato a sopperire all’incapienza dei centri governativi determinata da arrivi consistenti e ravvicinati. L’individuazione della struttura avviene previo parere dell’ente locale, obbligatorio ma non vincolante.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui al Prefetto è attribuito lo specifico potere-dovere di disporre l’accoglienza in una delle strutture degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015, verificati i requisiti di legge. Le modifiche del 2023 hanno ampliato la permanenza nei centri ex art. 11,第一款, aggravando il tema della capienza.

Su queste basi la clausola di salvaguardia è giudicata recessiva rispetto all’evoluzione del sistema e alla necessità che la collaborazione tra livelli di governo si svolga con le modalità e i tempi propri. Le prerogative programmatorie dell’ente locale, pur riconosciute, non incidono sulla legittimità dell’aggiudicazione. L’affidamento invocato dal comune non è dirimente: la leale collaborazione non si veicola attraverso la censura di violazione di una clausola contenuta in una circolare.

Quanto al secondo motivo, il parere negativo è incentrato sulla clausola e contiene un profilo di ordine e sicurezza pubblica ritenuto generico. Il numero limitato di residenti non è di per sé sufficiente a ritenere impropria l’ubicazione della struttura, né l’apertura di un centro di accoglienza può ritenersi idonea a incrementare il tasso di criminalità. L’appello è pertanto infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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