Motivazione del diniego paesaggistico e onere di confronto con le misure mitigatrici (Cons. Stato n. 4977 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni di compatibilità paesaggistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non consentono al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Tale discrezionalità, tuttavia, non esonera l’amministrazione dall’onere di esplicitare in modo puntuale le ragioni per cui lo specifico intervento risulti incompatibile con i valori tutelati. La motivazione che si limiti a richiamare l’altezza dell’impianto e la sua visibilità, senza rapportarle alle peculiarità del contesto, è insufficiente, perché assume carattere sostanzialmente generalizzato rispetto a qualsiasi infrastruttura di analoghe caratteristiche. Una volta che il privato abbia illustrato le ragioni della compatibilità e le misure mitigatrici adottate, incombe sull’autorità procedente l’onere di confrontarsi con tali elementi e di esplicitare le ragioni della loro inidoneità, nel contemperamento con l’interesse pubblico alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Il Fatto
La società ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il provvedimento con cui il Comune ha negato l’autorizzazione, richiesta ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile da collocare sul lastrico solare di un edificio. L’atto comunale recepiva il parere negativo della Soprintendenza, reso nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione paesaggistica.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il motivo sul preavviso di rigetto ma fondate le censure di carenza motivazionale del parere soprintendentizio e del conseguente diniego. Il Comune ha proposto appello con quattro motivi; la società ha eccepito l’inammissibilità dei primi due e ha dedotto l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, connessi, e li ritiene infondati, il che consente di non esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’appellata. Il punto di partenza è la corretta conclusione del TAR sull’insufficienza della motivazione del parere negativo della Soprintendenza.
Il Consiglio di Stato riconosce che le valutazioni di compatibilità paesaggistica sono espressione di discrezionalità tecnica e che il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino alla sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell’autorità preposta al vincolo. Tuttavia, tale discrezionalità non esonera dall’onere di esplicitare in modo puntuale le ragioni dell’incompatibilità dello specifico intervento con i valori tutelati.
Nel caso concreto il parere si limita ad affermare che l’impianto raggiungerebbe un’altezza di circa 21 metri, sarebbe visibile da alcune vie e dal bacino lacustre e che il contesto sarebbe “troppo delicato”. Si tratta di affermazioni generiche, che non individuano quali aspetti caratterizzanti del paesaggio verrebbero compromessi, quali visuali alterate, né in che misura la percezione del bene subirebbe effettiva compromissione. Il riferimento all’altezza è poi fuorviante: la misura non corrisponde al manufatto da installare, ma alla somma dell’edificio esistente e dell’antenna, che emerge dalla copertura per circa 2,70 metri.
Il Collegio condivide anche il rilievo del primo giudice sulla portata sostanzialmente generalizzata della motivazione. Il TAR non ha affermato l’esistenza di un divieto assoluto, ma ha rilevato che una motivazione fondata solo su altezza e visibilità opera indistintamente rispetto a qualsiasi impianto di analoghe caratteristiche tecniche. Tali profili sono fisiologici delle stazioni radio base e, assunti isolatamente, rendono di fatto sempre non assentibile l’insediamento nell’area tutelata.
Parimenti condivisibile è il rilievo sul mancato confronto con le soluzioni progettuali e mitigative. Non si afferma un obbligo della Soprintendenza di individuare siti alternativi, ma si richiede che, illustrate dal privato le ragioni della compatibilità e le misure di riduzione dell’impatto, l’autorità si confronti con esse ed espliciti le ragioni della loro inidoneità a contemperare la tutela paesaggistica con l’interesse pubblico alle infrastrutture di comunicazione elettronica. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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