Prescrizione BFP a termine dalla scadenza e incompetenza sul risarcimento (ABF Collegio di Palermo n. 7980 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo, determinata secondo la durata prevista dal decreto ministeriale istitutivo della serie, e non dal 1° giorno dell’anno solare successivo a quello in cui la scadenza è intervenuta. La mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, restando salva l’eventuale responsabilità precontrattuale o da inadempimento. La domanda risarcitoria fondata su condotte informative risalenti alla sottoscrizione dei titoli resta sottratta alla cognizione dell’Arbitro per incompetenza temporale, se anteriore al limite della sua competenza. I buoni fruttiferi postali non sono prodotti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione, con conseguente sussistenza della competenza per materia dell’ABF.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario di cinque buoni fruttiferi postali a termine delle serie CD, AA3 e AA5, chiedeva in data 24/11/2025 la liquidazione dei titoli, anche mediante reclamo scritto. L’intermediario respingeva la richiesta eccependo l’intervenuta prescrizione.

Il ricorrente deduceva che i titoli non riportavano alcuna indicazione della data di scadenza e che l’intermediario non aveva consegnato il Foglio Informativo, omettendo una corretta informazione sul termine di prescrizione. L’intermediario contestava preliminarmente l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro, richiamando i decreti ministeriali istitutivi delle serie e l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa in dieci anni dalla scadenza il termine prescrizionale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Sull’incompetenza temporale richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/22: la competenza sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, anche se il rapporto è sorto prima del limite temporale. L’eccezione di prescrizione costituisce vicenda successiva inerente allo svolgimento del rapporto.

Sull’incompetenza per materia, l’Arbitro richiama l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui ai buoni fruttiferi non si applica la qualifica di strumenti finanziari né, in via derivata, di prodotti finanziari, per la loro incedibilità e non destinazione alla negoziazione. Il rapporto è qualificabile come deposito bancario e il rilascio dei titoli rientra nelle attività di bancoposta ai sensi dell’art. 2 d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

Nel merito, il Collegio richiama la decisione di Coordinamento n. 6196/2024 e le pronunce della Suprema Corte nn. 19243/23 e 23006/23: il dies a quo della prescrizione coincide con la data di scadenza del titolo, non con la fine dell’anno solare di cessazione della fruttuosità. La successiva decisione n. 5106/2026 ha confermato che, per le serie liquidabili al termine dell’ennesimo anno successivo all’emissione, il termine decorre dalla scadenza secondo la durata del buono.

Applicando tale criterio, per la serie CD (emissione 24/06/2000, scadenza 24/06/2010) la prescrizione sarebbe maturata il 25/06/2020, in periodo di emergenza Covid-19: l’art. 34, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, e l’art. 11 del D.L. n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, hanno prorogato l’esigibilità fino al 30 settembre 2021. Per la serie AA3 la prescrizione è maturata il 16/02/2019, per la AA5 l’8/11/2019. Non emergono atti interruttivi e il reclamo è del 24/11/2025: il diritto al rimborso è dunque prescritto.

Quanto alla mancata consegna del Foglio Informativo, il Collegio richiama le decisioni di Coordinamento n. 17814/19 e n. 11113/25: l’omissione non impedisce di eccepire la prescrizione, che decorre dalla scadenza del buono, restando salva la responsabilità precontrattuale. L’eventuale domanda risarcitoria, però, si fonda su condotte risalenti alla sottoscrizione del 2000 e 2002: essa è quindi inammissibile per incompetenza temporale. La decisione n. 5106/2026 esclude comunque un diritto risarcitorio per la mancata conoscenza della scadenza. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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