Mutuo indicizzato in franchi svizzeri (ABF Collegio di Bologna n. 7859 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo indicizzato in valuta estera, ai fini della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario non rileva il solo dato della stipula del contratto, ma la causa petendi del ricorso: ove il ricorrente contesti le modalità di calcolo applicate dall’intermediario nella predisposizione del conteggio estintivo, il referente temporale è individuato nel momento di elaborazione di quel conteggio, purché ricada nel periodo di cognizione dell’Arbitro, anche quando l’estinzione anticipata non sia stata effettivamente eseguita. La clausola che impone il meccanismo della doppia conversione per determinare il capitale residuo è nulla per contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità e con la Direttiva 93/13/CEE, recepita nel Codice del Consumo. La nullità è parziale: non travolge il contratto e impone l’applicazione della norma dispositiva derogata, con ricalcolo del capitale residuo come differenza tra somma mutuata e quote già restituite, senza duplice conversione.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato nel giugno 2008 un mutuo fondiario con un intermediario, caratterizzato da un meccanismo di indicizzazione dall’Euro al Franco Svizzero e dal calcolo degli interessi a un tasso convenzionale, con conguagli semestrali. Nel luglio 2025 chiedeva alla banca l’applicazione della clausola di conversione prevista dall’art. 7-bis del contratto. La proposta dell’intermediario prevedeva una rivalutazione di € 49.191,87 da aggiungere al capitale residuo di € 63.410,55, per un totale di € 112.602,42.

Respinto il reclamo, la ricorrente adiva l’ABF chiedendo la nullità delle clausole sul calcolo degli interessi e sul debito residuo in caso di estinzione anticipata o conversione, con restituzione delle somme percepite. L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis, trattandosi di vizi genetici di un contratto anteriore al termine iniziale di competenza dell’Arbitro, e nel merito insisteva sulla chiarezza delle clausole e sulla consapevole sottoscrizione del contratto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Le Disposizioni ABF vigenti dal 1° ottobre 2022 escludono le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato — Collegio di Coordinamento n. 5674/2013 — secondo cui, in presenza di un rapporto sorto prima di tale limite ma ancora produttivo di effetti, assume rilievo decisivo la causa petendi: se il ricorso si fonda su vizi genetici dell’atto opera l’incompetenza temporale; se invece riguarda effetti del negozio prodottisi dal sesto anno in poi, la competenza sussiste.

Il Collegio dà conto del più recente indirizzo del Collegio di Coordinamento n. 11407/2024, che ha dichiarato inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, pure quando la contestazione riguardi il rapporto in corso. Richiama poi le pronunce dei Collegi territoriali che, in fattispecie analoghe, hanno individuato il referente temporale nel momento della predisposizione del conteggio estintivo, ancorando l’interesse al ricorso alla semplice richiesta di estinzione anticipata (Collegio di Coordinamento n. 5866/2015; Collegio di Napoli nn. 8356/2024 e 7904/2025).

Nel caso concreto il conteggio rilasciato dalla banca per valutare la domanda di conversione è calcolato al 25 luglio 2025, dunque entro il periodo di competenza. Il Collegio ritiene pertanto di pronunciarsi sulla sola legittimità delle modalità di calcolo del capitale residuo da rimborsare in caso di estinzione anticipata.

Nel merito, le clausole di tenore analogo sono già state dichiarate nulle da altri Collegi (Collegio di Napoli n. 7904/2025, Collegio di Milano n. 5404/2025), perché il meccanismo di doppia conversione, enunciato in modo equivoco e fuorviante, viola le regole di trasparenza, correttezza ed equità. Il Collegio richiama la Direttiva 93/13/CEE e l’insegnamento della CGUE 30 aprile 2014, C-26/13, oltre a Cass. 8 agosto 2011, n. 17351: dalla violazione del principio di trasparenza discende la valutazione in termini di abusività della clausola, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 36 cod. cons. La nullità è parziale e impone l’applicazione della norma dispositiva derogata, con ricalcolo del capitale residuo come differenza tra somma mutuata e quote già restituite, senza duplice conversione.

Il Collegio riconosce il contrasto tra gli orientamenti dei giudici civili e amministrativi, ma valorizza le esigenze sostanziali di chiarezza e trasparenza e accoglie il ricorso, disponendo la corresponsione del contributo di € 200,00 alle spese della procedura e del rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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