TAEG errato per esclusione dei premi assicurativi dal totale credito senza nullità (ABF Collegio di Palermo n. 3910 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dei premi relativi a polizze assicurative facoltative dall’importo totale del credito, assunto quale denominatore della formula del TAEG, rende inesatta la determinazione del tasso, poiché tali premi, in quanto non qualificabili come costo del credito ma finanziati dalla banca, devono essere inclusi nella base di calcolo. L’inesattezza così determinata non integra però i presupposti della nullità di cui all’art. 125 bis, comma 6, TUB, quando la polizza sia pacificamente facoltativa e non costituisca condizione necessaria per l’erogazione del credito: il premio non rientra nel costo totale del credito e la clausola non è nulla. Ne consegue l’inapplicabilità del meccanismo di ricalcolo al tasso sostitutivo previsto dal comma 7. La scorretta esposizione delle voci può al più fondare una responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di trasparenza, ma solo se il ricorrente proponga una specifica e autonoma domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di credito al consumo comprensivo, oltre al capitale, delle spese di istruttoria e dei premi unici di polizze assicurative, integralmente finanziati e inseriti nel piano di ammortamento in novantasei rate, con TAN del 6,15 per cento e TAEG del 7,101 per cento. Lamentava una discrasia tra TAEG dichiarato ed effettivo, sostenendo che la banca avesse incluso premi e spese di istruttoria nell’importo totale del credito anziché computarli nel costo totale.
Su questa base invocava la nullità della pattuizione sul costo del credito ex art. 125 bis, comma 6, TUB, con applicazione del tasso sostitutivo del comma 7, rideterminazione del piano e restituzione delle somme indebitamente percepite. L’intermediario eccepiva la genericità della domanda e rivendicava la correttezza del calcolo, sostenendo che la base fosse stata determinata al netto delle spese di istruttoria e che l’indicazione contrattuale fosse frutto di un mero eccesso di prudenza.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità, originariamente formulata e poi abbandonata dall’intermediario. Il ricorso corredato da conteggi e prospetti matematico-finanziari non assume natura consulenziale e non osta alla valutazione nel merito, secondo il costante orientamento dell’Arbitro richiamato nella decisione.
Nel merito, la documentazione evidenzia un evidente errore nella determinazione dell’importo totale del credito, contrattualmente limitato al solo capitale materialmente erogato, con indebita esclusione dei premi delle polizze facoltative. Da qui l’inesattezza del TAEG, calcolato in difformità dalle metriche europee, dall’art. 121, comma 1, TUB e dai chiarimenti della Banca d’Italia contenuti nelle FAQ sul provvedimento del 29 luglio 2009: dall’ITC vanno escluse solo le somme costituenti costo del credito, e i premi di polizze meramente facoltative, una volta finanziati, dovevano essere inclusi nella base di calcolo.
Accertata l’anomalia, il Collegio nega però le conseguenze invocate. La nullità ex art. 125 bis, comma 6, TUB presuppone costi non inclusi o inclusi scorrettamente nel TAEG; poiché la polizza era pacificamente facoltativa e non condizione necessaria per l’erogazione, il relativo premio non rientra nel costo totale del credito e la sanzione non opera. L’inapplicabilità della nullità esclude anche il ricalcolo al tasso sostitutivo del comma 7.
Il Collegio aggiunge una circostanza di fatto dirimente: dai flussi finanziari effettivi il TAEG pubblicizzato risulta sostanzialmente corrispondente a quello reale, sicché l’errore, limitato alla classificazione contabile dell’ITC, non ha alterato l’onere economico globale della pratica. La scorretta esposizione delle voci potrebbe al più configurare una violazione degli obblighi di trasparenza, fonte di responsabilità precontrattuale, ma l’Arbitro può riconoscere un ristoro solo su specifica e autonoma domanda risarcitoria, nella specie non formulata, come già affermato dal Collegio ABF Palermo, decisione n. 304/2025. Il ricorso è pertanto respinto integralmente.
Nota della Redazione
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