Decadenza dagli incentivi fotovoltaici: onere probatorio del GSE (Cons. Stato n. 5441 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dalle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, il corredo fotografico allegato alla domanda di ammissione al beneficio non può essere valutato anche per ciò che non rappresenta. L’assenza di un componente nelle fotografie, di per sé, non dimostra che lo stesso fosse assente alla data di conclusione dei lavori. Il procedimento di verifica attribuito al GSE ha natura non sanzionatoria e consente l’accertamento postumo della carenza dei requisiti, ma non autorizza la mera deduzione ipotetica in assenza di un effettivo riscontro oggettivo. Ove il privato abbia fornito le integrazioni richieste e reso non inverosimile la propria ricostruzione, spetta al Gestore provare, in termini quanto meno di probabilità, l’inesistenza dei presupposti di legge. Il mero carattere inverosimile della spiegazione alternativa non è sufficiente.
Il Fatto
Una società ha realizzato un impianto di produzione di energia elettrica e ha dichiarato il completamento dei lavori con comunicazione di fine 2010, ricevuta dal GSE nei giorni successivi. Ha poi chiesto l’ammissione alla tariffa incentivante del c.d. secondo conto energia, prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, ottenendola nel 2011.
Nel 2015 il Gestore ha avviato un procedimento di verifica e ha svolto un sopralluogo. Dal confronto tra le fotografie allegate alla domanda e quelle scattate in tale sede è emersa l’assenza, nel locale inverter, del collettore di terra e dei relativi collegamenti. La società ha replicato che il collettore era presente ma in posizione non visibile, e che era stato poi riposizionato. Il GSE ha comunque disposto la decadenza dalla tariffa, ritenendo non dimostrato il completamento dei lavori entro il termine. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo in punto di fatto: le fotografie allegate alla domanda non consentono di affermare che il collettore fosse presente alla data di conclusione dei lavori, ma nemmeno inducono a escluderlo. Da qui il superamento della tesi del primo giudice, secondo cui il requisito temporale avrebbe dovuto essere provato mediante una documentazione fotografica idonea a dimostrare l’installazione di tutti gli elementi.
Il Consiglio di Stato richiama un proprio precedente in caso analogo, ribadendo che non è corretto estendere la valenza probatoria del corredo fotografico, per sua natura superiore a quella di qualsivoglia affermazione descrittiva, oltre a quanto in esso riprodotto, anche a ciò che non vi figura. Diversamente, l’operatore sarebbe chiamato a documentare non l’ultimazione dell’impianto nel suo complesso, ma i dettagli di ogni singolo sub-elemento. Ciò onera eccessivamente il privato e deresponsabilizza il Gestore.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui la natura non sanzionatoria del procedimento di verifica legittima l’accertamento postumo della carenza dei requisiti, ma non ne consente la mera deduzione ipotetica, in assenza di un effettivo riscontro oggettivo o di una obiettiva carenza documentale. La responsabilità dell’operatore incontra un limite esterno nel rispetto originario delle condizioni e nell’onere di fornire le integrazioni necessarie a fugare i dubbi insorti.
Il Collegio distingue il precedente invocato dal GSE (Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2343), relativo a un caso in cui i componenti erano effettivamente assenti allo scatto e installati successivamente. Nel caso esaminato, invece, la società ha sempre affermato che il collettore era presente ed è stato poi spostato, offrendo indizi – tra cui la fotografia dei cavi messi a terra e la fattura per un intervento di sistemazione dell’inverter – che rendono non inverosimile la ricostruzione.
Tali indizi spostano sul Gestore, che in origine non aveva sollevato obiezioni sulla completezza della documentazione, l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti e la non veridicità delle dichiarazioni. Onere non assolto: l’appello è quindi accolto per l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, con annullamento del provvedimento di decadenza. Le spese di entrambi i gradi sono compensate in ragione dei diversi orientamenti sulla questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.