Distintivo d’onore mutilato in servizio, no a censure nuove in appello (Cons. Stato n. 5442 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di appello il thema decidendum è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado, salva l’eccezionale ipotesi di motivi aggiunti di cui all’art. 104, comma 3, c.p.a.; è pertanto inammissibile l’appello che introduca censure nuove, non prospettate nel ricorso introduttivo. Il divieto di domande ed eccezioni nuove ex art. 104, comma 1, c.p.a. presidia il principio del doppio grado, il diritto di difesa della controparte e la ragionevole durata del processo. Le valutazioni dell’amministrazione sui requisiti per la concessione del distintivo d’onore per mutilati in servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo solo per palesi illegittimità ictu oculi rilevabili, quali manifesta illogicità, difetto di motivazione o di istruttoria. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni non comporta automaticamente la concessione del distintivo, non ravvisandosi alcun automatismo normativo.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito, nel corso di un’attività di servizio riportava lesioni permanenti alla mano sinistra, con amputazione di due dita. Ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, chiedeva l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore per mutilati in servizio, previsto dal R.D. n. 1820 del 1934 e dall’art. 1464, lett. h, d.lgs. n. 66 del 2010. L’amministrazione negava il beneficio, richiamando il parere sfavorevole delle autorità sanitarie, secondo cui le lesioni non raggiungevano l’entità richiesta dall’art. 862 d.P.R. n. 90 del 2010 e dal decreto interministeriale del 20 maggio 1935.

Il TAR Veneto respingeva il ricorso e compensava le spese. Il militare proponeva appello, articolando tre motivi concernenti la violazione delle fonti sul distintivo, il difetto di motivazione e l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara l’appello inammissibile e comunque infondato. Sul piano processuale, rileva che l’impugnazione è quasi integralmente affidata a censure nuove, incentrate sulla violazione dell’art. 6 del d.m. 6 novembre 1916 e della circolare dell’11 maggio 1995 della Direzione Generale della Sanità Militare, atti non citati nel ricorso di primo grado. Il Collegio richiama il chiaro disposto dell’art. 104, comma 1, c.p.a., che perimetra il giudizio d’appello ai motivi del ricorso introduttivo, e la giurisprudenza secondo cui il divieto di domande ed eccezioni nuove evita l’ampliamento del thema decidendum, tutela il diritto di difesa e assicura la ragionevole durata del processo.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il decreto interministeriale 20 maggio 1935 richiama espressamente l’art. 6 del d.m. 6 novembre 1916 e richiede che gli esiti delle lesioni presentino carattere di gravità e permanenza. La circolare n. 954/95/ML-6/16 dell’11 maggio 1995 precisa che le lesioni devono essere di gravità tale da mettere quasi in dubbio l’idoneità al servizio. Nel caso concreto, l’esito delle ferite non raggiunge tale soglia.

La Corte ribadisce che le valutazioni sui requisiti per la concessione dell’onorificenza sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per palesi illegittimità ictu oculi rilevabili, nella specie non ravvisabili. Il riconoscimento della causa di servizio, osserva, non determina automaticamente la concessione del distintivo, mancando un automatismo normativo.

Quanto al motivo sull’omessa motivazione in ordine alla richiesta risarcitoria, il Collegio ricorda che la verificazione, analogamente alla consulenza tecnica d’ufficio, è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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