Onere probatorio della segnalazione in CRIF e SIC a carico del cliente (ABF Collegio di Palermo n. 3912 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, l’onere di provare l’effettiva esistenza della segnalazione contestata grava sul cliente che ne deduce l’illegittimità. La mancata produzione delle visure alle banche dati determina l’impossibilità per il Collegio di valutare l’esistenza e l’eventuale legittimità dell’iscrizione, con conseguente rigetto della domanda per omesso assolvimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. La contestazione specifica dell’intermediario sulla lacuna probatoria rende la prova tanto più necessaria.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale in un rapporto di finanziamento, lamenta l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza nelle banche dati CRIF (EURISC), CTC ed Experian. Espone di aver sottoscritto in data 23.10.2019 un contratto di prestito personale e di aver riscontrato, a seguito di verifica presso la CRIF, una segnalazione negativa dell’intermediario derivante da ritardi nel pagamento delle rate.

Sostiene di non essere mai stato informato della segnalazione, non avendo ricevuto alcun preavviso presso il proprio indirizzo di residenza, e chiede l’immediata cancellazione dalla banca dati. L’intermediario resiste, eccependo in via preliminare che il ricorrente non ha allegato alcuna evidenza delle segnalazioni contestate e affermando, nel merito, di aver inviato numerose comunicazioni di preavviso all’indirizzo indicato nel contratto.

La motivazione del Collegio

La controversia verte sulla legittimità, per difetto di preavviso, di una segnalazione effettuata nelle banche dati CRIF (EURISC), CTC ed Experian. Il Collegio rileva anzitutto che l’esistenza delle segnalazioni in esame non è pacifica: il ricorrente non ha prodotto le visure e tale lacuna è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’intermediario.

Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali, secondo cui l’onere di provare l’effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul cliente. In mancanza delle relative visure, la domanda va rigettata per omesso assolvimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., poiché tale carenza determina l’impossibilità per il Collegio di valutare correttamente l’esistenza e l’eventuale legittimità dell’iscrizione.

Il Collegio richiama sul punto, ex multis, i precedenti del Collegio di Milano n. 11386/2022, del Collegio di Bologna nn. 15630/2022 e 9363/2024, del Collegio di Palermo n. 293/2025 e del Collegio di Bari n. 1147/2025. La questione preliminare di natura probatoria assorbe ogni ulteriore valutazione sul merito della segnalazione.

In applicazione di tale principio, il Collegio non accoglie il ricorso. La decisione conferma che la contestazione della segnalazione presuppone la prova della sua esistenza: senza la documentazione delle banche dati il cliente non può ottenere né l’accertamento dell’illegittimità né la cancellazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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