Truffa su piattaforma di trading: onere probatorio sul cliente e presidi antiriciclaggio (ABF Collegio di Milano n. 1716 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’Arbitro Bancario Finanziario avente ad oggetto truffe perpetrate tramite piattaforme di trading online, il ricorso è ammissibile quando le censure del cliente riguardano la mancata attivazione dei presidi antifrode e antiriciclaggio e dei sistemi di monitoraggio automatico dei pagamenti, rientrando tale materia nel perimetro di competenza dell’Arbitro. Nel merito, le contestazioni generiche sull’asserita negligenza dell’intermediario, prive di supporto probatorio, non consentono di circostanziare la vicenda e di configurare un inadempimento. L’intermediario che provi di aver dato corso alla procedura di recall dei bonifici e di aver verificato le coordinate del beneficiario, non censite in alcuna black list, non risponde del danno subito dal cliente che abbia disposto personalmente le operazioni.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato avvicinato, tramite conversazioni su un’app di messaggistica con soggetti sconosciuti che sponsorizzavano opportunità di investimento, a due piattaforme di trading online. Guidato nella configurazione degli account e nell’installazione delle applicazioni, ha eseguito personalmente, in modalità home banking, due bonifici istantanei di € 15.000,00 e € 1.000,00 per apparenti acquisti di criptovalute, trasferendo così ingenti somme a una falsa piattaforma.
Il cliente contesta all’intermediario la violazione degli obblighi antiriciclaggio e di monitoraggio dei pagamenti, chiedendo il risarcimento del danno quantificato in € 16.000,00. La banca eccepisce l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso mira al recupero di capitale investito e che i fondi sarebbero stati versati su conto intestato al medesimo cliente. Nel merito ritiene le operazioni autorizzate e autenticate dal correntista, ricadenti nel regime dell’art. 5 del d.lgs. 11/2010, e comunque rileva l’avvenuta verifica delle coordinate del beneficiario e l’avvio della procedura di recall, oltre all’insostenibilità delle censure antiriciclaggio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità ratione materiae sollevata dall’intermediario e la disattende. Le censure del cliente, osserva, non vertono sul merito dell’investimento, bensì sulla mancata attivazione dei presidi antifrode e antiriciclaggio e dei sistemi di monitoraggio automatico dei pagamenti: materia che rientra senza dubbio nel perimetro di competenza dell’Arbitro.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce la dinamica della truffa dalla rappresentazione offerta in ricorso: il cliente era venuto a conoscenza delle piattaforme tramite sconosciuti incontrati sull’app “Telegram”, che lo avevano guidato nella configurazione degli account, nell’installazione delle app e nell’esecuzione delle disposizioni di acquisto di criptovalute. Tuttavia, il ricorrente si limita a formulare contestazioni generiche sulla natura truffaldina dei beneficiari, senza alcun elemento probatorio che consenta di circostanziare la vicenda e di valutare l’asserita negligenza dell’intermediario.
Sul versante opposto, la banca ha fornito evidenze positive: per entrambi i bonifici ha avviato apposita procedura di recall, seguita da risposta negativa e da mancato riscontro del PSP del beneficiario; ha inoltre documentato la verifica sulle coordinate del conto destinatario, non iscritto ad alcuna black list.
Alla luce di tale quadro probatorio, il Collegio ritiene che non emerga alcun inadempimento degli obblighi di monitoraggio e di verifica gravanti sull’intermediario. Le operazioni sono state disposte personalmente dal cliente e la struttura lamentata non è supportata da prove idonee a fondare una responsabilità della banca. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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