Colpa grave del titolare per custodia congiunta e mancato alert (ABF Collegio di Palermo n. 3923 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disconosciute, la prova dell’avvenuta autenticazione mediante lettura del chip e inserimento del PIN costituisce prius logico e giuridico rispetto alla valutazione del comportamento dell’utente. Ove il prestatore di servizi di pagamento dimostri la corretta adozione delle procedure di strong customer authentication, resta da accertare la colpa grave del titolare dello strumento. La conservazione congiunta della carta e delle credenziali, anche su supporti distinti ma in modo da consentire un’immediata associabilità, integra un inadempimento dell’obbligo di diligente custodia. La mancata prova dell’invio degli sms alert costituisce autonomo profilo di responsabilità dell’intermediario, ma è irrilevante quando le operazioni si esauriscano in un arco di cinque minuti, poiché l’avviso non avrebbe potuto impedire il pregiudizio.
Il Fatto
Il ricorrente espone di avere subito il furto della propria carta di pagamento e di avere subito, in pari data, tre prelievi ATM non autorizzati per complessivi € 1.105,70, dei quali chiede la restituzione oltre interessi, addebitando all’intermediario anche il mancato invio degli sms alert.
La banca resistente attribuisce l’accaduto alla colpa grave del cliente, che nella denuncia aveva dichiarato di custodire il PIN nel portafoglio insieme alla carta bancomat. Contesta inoltre la deduzione sulla mancata attivazione del servizio di alert, affermando che le transazioni erano state regolarmente autorizzate e notificate. Il ricorrente replica che il PIN, camuffato da numero telefonico tra altri numeri, non era facilmente individuabile, e nega di avere ricevuto alcun messaggio.
La motivazione del Collegio
La controversia è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva PSD2. Il Collegio richiama gli artt. 97 e 98 della direttiva, l’art. 10-bis del d.lgs. 11/2010 e il Regolamento Delegato UE 2018/389 in materia di strong customer authentication.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 11/2010, a fronte del disconoscimento dell’operazione il prestatore deve provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione, l’assenza di malfunzionamenti e il comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore. Le evidenze informatiche attestano che i prelievi sono avvenuti mediante utilizzo fisico della carta, con lettura del chip e inserimento del PIN, senza anomalie. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 22745/2019, il Collegio qualifica l’autenticazione come prius logico e giuridico rispetto alla valutazione della condotta del cliente.
Passando alla colpa, le dichiarazioni rese in denuncia — conservazione del PIN nel taschino del portafoglio insieme alla carta — hanno natura confessoria ex art. 2730 c.c. e denotano l’elevato contributo deterministico del danneggiato. Il camuffamento del PIN, secondo l’orientamento dei Collegi territoriali, è generalmente indice di colpa grave, perché la conservazione congiunta delle credenziali e dello strumento, anche su supporti diversi ma immediatamente associabili, viola l’obbligo di diligente custodia.
Tale indagine, tuttavia, presuppone la prova dell’attivazione e del funzionamento del sistema di sms alert. La documentazione prodotta non consente di verificare il numero destinatario, la ricezione né il testo dei messaggi: l’invio non è pertanto provato. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 24366/2019, il Collegio ribadisce che la mancata attivazione del servizio costituisce profilo di responsabilità dell’intermediario.
Il Collegio precisa però che il difetto di alert è irrilevante quando le operazioni si susseguono entro cinque minuti (richiamata la propria decisione n. 13261/2020), perché l’avviso non avrebbe potuto impedire la perdita. Nel caso concreto la prima operazione, non oggetto di ricorso, è avvenuta alle 22:25, la seconda alle 22:27 e la terza alle 22:34, a sette minuti di distanza. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 250,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, con contributo alle spese della procedura e rimborso del versamento iniziale.
Nota della Redazione
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