Preavviso in Centrale dei Rischi: trasparenza dovuta ma non presupposto di legittimità (ABF Collegio di Napoli n. 4019 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma soltanto un obbligo di trasparenza posto a carico dell’intermediario. La sua inosservanza può dar luogo, al più, al risarcimento del danno, e non alla cancellazione della segnalazione. Quest’ultima è legittima quando l’intermediario dimostri il presupposto sostanziale, cioè una situazione di inadempimento consolidata e non transitoria. La domanda di cancellazione dei dati dai sistemi di informazione creditizia resta priva di oggetto quando la segnalazione non sia più visibile.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva la cancellazione delle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia e della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, lamentando di non aver mai ricevuto l’avviso di imminente segnalazione previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia. Da tale omissione sarebbe derivata l’impossibilità di sanare tempestivamente l’insoluto, con pregiudizio per l’accesso al credito.

L’intermediario eccepiva l’insussistenza di segnalazioni in CRIF e CTC e riferiva che, a fronte di un finanziamento stipulato nel 2018 e di pagamenti interrotti nel corso del 2023, aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e quindi segnalato la posizione in Centrale dei Rischi dalla rilevazione di aprile 2024, previa valutazione di uno stato di difficoltà non transitorio. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha preliminarmente rilevato, sulle evidenze prodotte dall’intermediario, l’attuale insussistenza di segnalazioni nei sistemi SIC per il rapporto di finanziamento oggetto del ricorso: nessuna in CRIF, mai intervenuta, e nessuna visibile in CTC a partire dal 30.09.2024. Preso atto di tali rilievi, la ricorrente non ha riproposto la domanda di cancellazione nei SIC, reiterando soltanto quella relativa alla Centrale dei Rischi.

Su quest’ultimo profilo, il Collegio ha ritenuto dimostrato il presupposto sostanziale della segnalazione. L’estratto conto prodotto evidenziava l’interruzione dei pagamenti da ottobre 2023 fino al febbraio 2024, la successiva dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e la classificazione del credito come “compromesso”. Si trattava dunque di una situazione di inadempimento consolidata, mai sanata dalla ricorrente, che non aveva riferito alcunché in ordine all’eventuale pagamento del debito residuo. L’intermediario aveva inoltre ceduto il credito nel settembre 2024, cessando le segnalazioni di competenza.

Quanto al preavviso, il Collegio ha rilevato che non risultava sufficientemente provato il recapito della missiva contenente la nota di decadenza e il preavviso di segnalazione. Da un lato, mancavano evidenze in merito al numero della raccomandata, non essendo possibile collegare l’esito della spedizione alla lettera; dall’altro, l’evidenza prodotta attestava la consegna in un Comune diverso da quello della ricorrente indicato nella lettera.

Tale carenza probatoria non ha però travolto la segnalazione. Per il costante orientamento dell’Arbitro, richiamato nel testo, il preavviso non è presupposto di legittimità della segnalazione in CR, ma solo un obbligo di trasparenza, la cui inosservanza può dar luogo al più al risarcimento del danno: indirizzo ribadito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 4519 del 2023 e, ex plurimis, dalle decisioni del Collegio di Napoli n. 7250 del 2023 e n. 583 del 2022. Nel caso esaminato, nessuna domanda risarcitoria era stata avanzata.

Il Collegio ha quindi dichiarato infondato il ricorso e non lo ha accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *