Preavviso di segnalazione in area riservata e presunzione di conoscenza del cliente (ABF Collegio di Napoli n. 4020 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione a un sistema di informazione creditizia può essere validamente inviato con modalità digitali, purché previamente concordate con l’interessato. La messa a disposizione del preavviso in un’area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso, accompagnata da un sms o da una email che lo allerti della presenza di una comunicazione importante, integra una presunzione di conoscenza in favore dell’intermediario. Il cliente può vincere la presunzione solo provando di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione. Il presupposto formale della segnalazione resta distinto da quello sostanziale, costituito dagli inadempimenti contrattuali, e va accertato con riguardo alle modalità concretamente adottate dall’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta di essere stato segnalato presso la banca dati EURISC (Crif) e CTC in relazione a un prestito personale stipulato con l’intermediario resistente. La doglianza non riguarda l’esistenza dei ritardi nei pagamenti, quanto piuttosto il profilo formale: il ricorrente assume di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa di settore. Chiede, pertanto, la cancellazione delle segnalazioni.

L’intermediario resiste sostenendo di aver inviato il preavviso, datato 13.05.2024, pubblicandolo nell’area clienti del proprio sito il giorno successivo e accompagnandolo con un sms alert recapitato al numero indicato in contratto. Richiama l’art. 9 delle condizioni generali di contratto, specificamente sottoscritto dal ricorrente, che prevede l’invio di comunicazioni online, e produce la prova di un accesso del cliente all’area riservata in data antecedente. Domanda il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da una precisazione di ordine logico: il presupposto sostanziale della segnalazione, ossia gli inadempimenti contrattuali, non è contestato e può quindi essere dato per acquisito. L’indagine si concentra sul presupposto formale, cioè sull’effettivo esperimento del preavviso.

Sul punto la resistente offre, secondo il Collegio, sufficiente evidenza: il preavviso datato 13.05.2024 è stato pubblicato nell’area riservata il 14.05.2024, con invio e consegna dell’sms alert di notifica. È inoltre provata la specifica approvazione per iscritto della clausola contrattuale che consente alla banca l’invio di comunicazioni online, nonché un precedente accesso del cliente all’area riservata risalente al 09.11.2023.

Il Collegio richiama quindi l’art. 5, comma 6, del codice di condotta, che rinvia, per le modalità anche digitali di invio del preavviso, al provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 e all’Allegato 1 al Codice di condotta. Da tale Allegato si ricava che il preavviso, se inviato con le modalità ivi indicate e previamente concordate con l’interessato, si presume conosciuto dal destinatario, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. Tra le modalità elencate figura la messa a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, purché questi vi abbia effettivo accesso e la pubblicazione sia accompagnata da un sms o da una email di allerta.

I Collegi, osserva il decidente, sono concordi nel ritenere che il preavviso inoltrato con tale modalità si presuma conosciuto quando i requisiti previsti siano rispettati. Nel caso concreto le evidenze confermano ciascun elemento: la denominazione del documento pubblicato (“Preavviso segnalazione SIC”), il precedente accesso del ricorrente all’area riservata, l’invio dell’sms in pari data, la ricezione dello stesso e la coincidenza tra l’utenza indicata in contratto e quella risultante dalla tracciatura del messaggio.

Da ciò deriva l’infondatezza del ricorso, che il Collegio non accoglie, con conferma della legittimità delle segnalazioni effettuate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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