Truffa sulle criptovalute e bonifici disconosciuti: nessun rimborso della banca (ABF Collegio di Milano n. 4058 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite materialmente dall’utilizzatore dei servizi di pagamento, anche quando il consenso sia stato viziato dal raggiro di un terzo, non possono qualificarsi come non autorizzate ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 11/2010. Esse rientrano invece tra le operazioni autorizzate, con la conseguenza che l’intermediario è esonerato dalla prova dell’autenticazione e non risponde a titolo di responsabilità oggettiva. Il prestatore di servizi di pagamento (PSP) è tenuto soltanto a eseguire correttamente gli ordini impartiti dall’utilizzatore: i profili di sua responsabilità restano circoscritti all’inadempimento o all’inesatto adempimento di tale obbligo, salvo che ricorrano comportamenti idonei a fondare una responsabilità concorrente secondo le norme di diritto comune.
Il Fatto
Il ricorrente denunciava, il 16 settembre 2025, di essere stato vittima di una frode informatica: i truffatori, contattandolo telefonicamente, lo avevano indotto a effettuare investimenti in criptovalute attraverso una nota piattaforma di trading online. Sulla base di tali indicazioni egli eseguiva personalmente, tra l’11 giugno e il 10 settembre 2025, sei bonifici online per complessivi € 16.025,85, accedendo in APP ai servizi di internet banking dell’intermediario.
Disconosciuti gli addebiti, il cliente chiedeva il rimborso della somma, imputando alla banca di non aver saputo impedire la violazione del proprio sistema informatico. L’intermediario resisteva sostenendo la regolare esecuzione delle operazioni, volontariamente disposte dal ricorrente con condotta gravemente imprudente, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nella rimborsabilità delle somme sottratte mediante operazioni disconosciute. Alla data dei fatti era vigente il D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD II). La valutazione della responsabilità va quindi condotta su entrambi i profili dell’onere probatorio: l’accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni e quello dell’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.
Dalla documentazione emerge un dato non contestato: il cliente dichiara di aver dato seguito alle indicazioni dei truffatori, eseguendo personalmente le transazioni, nell’erronea convinzione di compiere operazioni strumentali alla generazione della provvista necessaria per operare sulla piattaforma di trading che prometteva elevati rendimenti. Il raggiro, dunque, ha inciso sul processo di formazione della volontà, ma non ha escluso la materiale esecuzione degli ordini da parte dell’utilizzatore.
Su questa base il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, secondo cui le operazioni effettuate dall’utilizzatore sulla base di un consenso viziato dal raggiro non sono configurabili come non autorizzate ex art. 10 D. Lgs. n. 11/2010, ma vanno inquadrate tra le operazioni autorizzate (Collegio di Milano, Decisioni n. 2419/2025, n. 432/2023 e n. 12726/2022; Collegio di Roma, Decisione n. 8538/2021). Ne deriva l’esonero dell’intermediario dalla prova di autenticazione e l’esclusione di una responsabilità oggettiva a suo carico, non sussistendo i presupposti della PSD II per il rimborso (Collegio di Milano, Decisioni n. 638/2025, n. 13472/2023 e n. 15827/2022; Collegio di Bari, Decisione n. 6757/2025).
Il Collegio esclude altresì una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, in ragione della natura della truffa: l’unico obbligo gravante sull’intermediario è quello di eseguire gli ordini appositamente autorizzati dall’utilizzatore (Collegio di Milano, Decisioni n. 14351/2022 e n. 24573/2019; Collegio di Roma, Decisione n. 6531/2016; Collegio di Coordinamento, Decisioni n. 1259/2014 e n. 1260/2014). Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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