Ricorso ABF generico e domande nuove in sede di repliche: inammissibilità (ABF Collegio di Bari n. 4101 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando il petitum e la causa petendi non siano ricostruibili dalla complessiva documentazione in atti e la domanda si risolva nella richiesta di un’attività consulenziale estranea alle funzioni dell’organo. L’ampliamento del petitum in sede di repliche è precluso dalle disposizioni sul funzionamento dell’ABF, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande nuove. Nel nostro ordinamento non è prevista una specifica sanzione per l’omissione o l’erroneità della valutazione del merito creditizio: l’unica conseguenza astrattamente applicabile è la domanda di risarcimento del danno per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, che deve essere tuttavia formulata dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolge all’ABF esponendo di essersi recato presso l’intermediario nel luglio 2025 per richiedere un prestito a favore della moglie. L’istante lamenta che l’intermediario avrebbe rifiutato tale richiesta e lo avrebbe indotto a sottoscrivere un contratto di finanziamento a proprio nome, senza considerare il suo stato di indebitamento e fissando una rata eccessiva rispetto allo stipendio. Il ricorrente riferisce di aver proposto il pagamento di una rata più bassa e sostenibile e di aver subito il rifiuto dell’intermediario, che avrebbe richiesto il pagamento in un’unica soluzione. Chiede, in sostanza, di “risolvere al più presto il problema”.

L’intermediario riferisce che in data 03/07/2025 il ricorrente ha sottoscritto un prestito personale per un importo totale del credito di € 30.300,00, da rimborsare in 120 rate mensili da € 422,53. Al momento della richiesta il ricorrente aveva dichiarato un reddito da lavoro dipendente pubblico di € 1.980,00 per quattordici mensilità, oltre a un ulteriore reddito netto mensile di € 1.007,00, e di far parte di un nucleo familiare di due persone entrambe percipienti reddito. Dieci giorni dopo la conclusione del prestito il ricorrente ha inoltrato un reclamo, contestando anche i tassi applicati. L’intermediario ha confermato la correttezza del proprio operato, si è dichiarato disponibile a dare seguito al recesso e ha trasmesso il conteggio estintivo, precisando che il recesso non si è perfezionato perché il ricorrente non era più nella disponibilità dell’importo finanziato. Dai controlli sulle banche dati creditizie è emersa un’esposizione di € 2.024,00. In sede di repliche il ricorrente ha chiesto la revisione del debito, l’annullamento dei costi assicurativi e il ricalcolo del debito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella dedotta errata valutazione del merito creditizio in occasione della stipula del contratto di finanziamento. Rileva tuttavia che il ricorrente lamenta di essere stato indotto a stipulare un finanziamento per estinguere debiti contratti dalla moglie e si limita a chiedere di “risolvere al più presto il problema”.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la domanda deve considerarsi generica qualora, alla luce della ricostruzione operata non solo sul ricorso ma anche sul reclamo e sulla documentazione allegata, non sia possibile ricostruire il petitum e la causa petendi. L’indeterminatezza delle domande può comportare l’inammissibilità del ricorso quando solleciti lo svolgimento di un’attività di tipo consulenziale, estranea agli scopi e alle funzioni dell’ABF, come affermato dal Collegio di Roma, decisione n. 3223/2023.

Nel caso concreto il petitum appare di difficile determinazione, perché il ricorrente si limita alla richiesta di risolvere il problema. Le richieste più specifiche formulate in sede di repliche non possono essere valorizzate: l’ampliamento del petitum in tale sede è precluso dalle disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro, con conseguente inammissibilità delle domande nuove. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per la genericità della domanda.

Il Collegio precisa di procedere comunque all’esame di merito per completezza. Dalla documentazione e dalla ricostruzione dei fatti non emerge una condotta censurabile dell’intermediario, che si è limitato a dare esecuzione al contratto sottoscritto dal ricorrente. Anche la valutazione del merito creditizio, stante le informazioni fornite dal ricorrente e non rinnegate in sede di ricorso, non lascia emergere profili di evidente illegittimità.

Il Collegio ricorda infine che nell’ordinamento non è prevista una specifica sanzione per l’omissione o l’erroneità della valutazione del merito creditizio. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, richiamato nella specie il Collegio di Bari, decisione n. 18218/20, l’unica conseguenza astrattamente applicabile è la domanda di risarcimento del danno per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, domanda che il ricorrente non ha formulato. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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