Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e irrilevanza del foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 3877 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 e non ancora prescritti a quella data, la prescrizione del diritto al rimborso di capitale e interessi è disciplinata dall’art. 8 del D.M. 19/12/2000, che ne fissa la durata in dieci anni e il decorso dalla data di scadenza del titolo. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, né costituisce ostacolo oggettivo all’esercizio del rimborso. La domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi si radica nel momento in cui la regola di condotta è stata violata e resta sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro se collocata oltre il sesto anno precedente la proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare con altra persona di otto buoni fruttiferi postali sottoscritti il 20 gennaio 2007 per un valore nominale di 250 euro ciascuno, chiede il rimborso negato dall’intermediario per intervenuta prescrizione. Lamenta che all’atto della sottoscrizione non sarebbe stato informato sulla breve durata dei titoli e che i buoni sarebbero privi di indicazioni sulla scadenza, senza consegna del foglio informativo analitico. Domanda quindi anche il risarcimento dei danni.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza ratione temporis e ratione materiae dell’Arbitro. Nel merito rileva che i titoli appartengono alla serie “18Q”, di durata massima di diciotto mesi, con scadenza individuabile dalla data di emissione, e che il rimborso è stato richiesto solo nel 2025, ben oltre il termine decennale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sulla competenza temporale richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022: conta la causa petendi, che qui consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti. La prescrizione è vicenda successiva, inerente allo svolgimento del rapporto, e la relativa contestazione radica la competenza dell’Arbitro. Il criterio vale anche per i ricorsi presentati dal 1° ottobre 2022.
Quanto alla competenza per materia, il richiamo è alla stessa pronuncia di Coordinamento: la non cedibilità e la non negoziabilità dei buoni impediscono di qualificarli come strumenti finanziari, con conseguente rigetto dell’eccezione.
Nel merito il ricorso non è accolto. I titoli riportano sul retro la serie “18Q” e la data di emissione. La scadenza, per la serie a diciotto mesi, cade al diciottesimo mese dalla sottoscrizione. L’art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha esteso a dieci anni il termine prescrizionale originariamente quinquennale, applicandosi anche alle serie già emesse e non ancora prescritte.
Sul dies a quo il Collegio richiama la decisione di Coordinamento n. 6196/2024 e l’ordinanza di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023: applicare il termine decennale e insieme la decorrenza prevista dall’art. 176 del D.P.R. n. 156 del 1973 costituirebbe un'”ibridazione” non consentita. La prescrizione decorre quindi dalla scadenza del titolo. Per i buoni in esame, scaduti il 20 luglio 2008, il termine utile è maturato nel luglio 2018, mentre la prima richiesta documentata è il reclamo del 20 ottobre 2025. L’eccezione è pertanto fondata.
La domanda risarcitoria non supera lo scrutinio della competenza temporale. Il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento ABF n. 17814/2019, confermato dalla decisione n. 11113/2025: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione, che decorre dalla scadenza del buono. Poiché il collocamento risale al 20 gennaio 2007 e la prescrizione è maturata nel 2018, la pretesa è sottratta alla competenza dell’Arbitro ai sensi della Sez. I, par. 4, comma 4, delle disposizioni sul procedimento: sono escluse le controversie su operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, presentato il 5 dicembre 2025. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
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