Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta cancellazione della segnalazione in CRIF (ABF Collegio di Milano n. 4340 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, qualora l’intermediario, prima della decisione sul ricorso, soddisfi pienamente la pretesa del ricorrente, il Collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La valutazione dell’interesse alla decisione va compiuta in concreto, raffrontando l’oggetto della domanda con il risultato medio tempore conseguito. Il pieno soddisfacimento della pretesa azionata fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del procedimento e rende superflua una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda. La mancata presentazione di repliche da parte del ricorrente, regolarmente notiziato, corrobora la valutazione circa l’intervenuta soddisfazione del suo interesse.
Il Fatto
Con ricorso presentato in data 26 gennaio 2026, il ricorrente ha lamentato l’illegittima segnalazione a proprio nome presso i Sistemi di Informazioni Creditizie, segnatamente nella banca dati gestita da CRIF, in relazione a un contratto di mutuo stipulato con l’intermediario convenuto.
Il ricorrente ha dedotto in particolare l’illegittimità della segnalazione sotto il profilo formale, per non essere stata preceduta dall’idoneo preavviso previsto dall’art. 5, comma 6, del Codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi. Ha quindi chiesto la cancellazione della segnalazione negativa. L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha dichiarato di aver richiesto la cancellazione della segnalazione contestata, producendo la relativa attestazione rilasciata da CRIF. Il ricorrente non ha replicato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha riqualificato la questione sottoposta al suo esame: non la fondatezza nel merito della doglianza, ma la permanenza dell’interesse del ricorrente a una decisione, a fronte del comportamento tenuto dall’intermediario successivamente alla presentazione del ricorso.
Il parametro applicato è la Sezione VI, par. 2, delle Disposizioni della Banca d’Italia sul funzionamento dell’Arbitro, secondo cui, se prima della decisione le parti raggiungono un accordo ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il Presidente o il Collegio dichiarano, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha verificato che l’oggetto della domanda era circoscritto alla richiesta di cancellazione della segnalazione negativa effettuata a nome del ricorrente nel Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF. Dalla documentazione versata in atti dall’intermediario emerge che questi si è attivato per soddisfare integralmente la pretesa, richiedendo e ottenendo la cancellazione della segnalazione contestata.
Tale condotta ha determinato il conseguimento, da parte del ricorrente, del bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso, rendendo di fatto superflua una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda. Il pieno soddisfacimento della pretesa azionata comporta dunque il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del procedimento. La mancata presentazione di repliche, pur a fronte della notizia della condotta dell’intermediario, corrobora tale valutazione.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità formale della segnalazione sotto il profilo del preavviso.
Nota della Redazione
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