Estinzione anticipata del credito e rimborso dei costi up-front e recurring (ABF Collegio di Roma n. 1509 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica pro rata temporis. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento ostile e ostruzionistico dell’intermediario.

Il Fatto

La parte ricorrente stipulava nel giugno 2019 un mutuo contro cessione del quinto della pensione, per un capitale lordo di euro 32.400,00, da restituire in 120 rate mensili. Nell’agosto 2023 procedeva all’estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 48. L’intermediario le riconosceva, nel conteggio estintivo, euro 1.540,83 a titolo di restituzione degli oneri non goduti.

Con ricorso del settembre 2025, preceduto da reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio e chiede l’equo rimborso di commissioni e spese non godute per euro 1.915,00, oltre interessi legali. L’intermediario eccepisce in via principale l’avvenuto rilascio di quietanza liberatoria e, in via subordinata, la conformità della propria condotta alle disposizioni di trasparenza e al contratto, evidenziando una variazione dei costi successiva alla stipula, sottoscritta dal cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di efficacia preclusiva della quietanza, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025. Le dichiarazioni rese dal cliente si risolvono in mere formule di stile e non soddisfano gli elementi richiesti per attribuire all’atto natura di negozio rinunciativo o transattivo. L’eccezione è quindi respinta, con richiamo a precedenti del medesimo Collegio territoriale.

Nel merito, la disciplina del rimborso anticipato è individuata nell’art. 125-sexies TUB, emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. La sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, ha stabilito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio richiama poi la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento, che ha ritenuto il principio direttamente applicabile anche ai contratti anteriori.

Sul piano intertemporale, il Collegio ricostruisce la successione delle fonti: la sostituzione dell’art. 125-sexies TUB a opera dell’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, l’entrata in vigore il 26 maggio 2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni transitorie con la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e la nuova formulazione introdotta dall’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023. Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, con l’esclusione delle imposte dalla riduzione.

Quanto ai criteri, il Collegio richiama l’integrazione secondo equità ex art. 1374 c.c. e aderisce all’orientamento che riduce i costi up-front secondo la curva degli interessi e i recurring secondo il pro rata temporis, ritenendo valide le clausole difformi purché chiare e proporzionali. Applicando la decisione del Collegio di Roma n. 9052/2021, qualifica come recurring le commissioni a favore dell’intermediario finanziatore e come up-front le commissioni di distribuzione.

Il Collegio accoglie dunque parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di euro 340,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al rimborso di euro 20,00 e al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1374 c.c.

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