Truffa del falso operatore bancario: bonifico disposto dal cliente e responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 2016 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto materialmente dal pagatore, ancorché indotto da un raggiro, costituisce operazione autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui al D. Lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE. Resta possibile una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme del diritto comune, purché dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Gli obblighi di protezione ex art. 1375 c.c. impongono presidi idonei a monitorare l’utilizzo degli strumenti di pagamento, ma la loro violazione va provata dal ricorrente. Il rimborso già ottenuto per la quasi totalità della somma e la mancata prova dell’assenza di colpa del cliente orientano il giudizio verso il rigetto della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, imprenditrice individuale, riferisce di aver ricevuto un SMS apparentemente proveniente dall’intermediario che segnalava un pagamento sospetto e indicava un numero per il disconoscimento. Dopo alcuni contatti, un sedicente operatore la induceva a mettere in sicurezza il saldo mediante un bonifico di € 25.000,00 verso un IBAN indicato dal truffatore. Recatasi in filiale, si avvedeva della frode.
L’intermediario recuperava parte delle somme, riaccreditando € 19.867,95; non riusciva a recuperare quanto trasferito con un bonifico istantaneo. La ricorrente ha quindi adito l’ABF per il rimborso dell’importo residuo, oltre interessi, spese di arbitrato e spese legali.
La motivazione del Collegio
La questione centrale riguarda la qualificazione dell’operazione. È pacifico tra le parti che il bonifico sia stato eseguito direttamente dalla cliente, la quale lo ha disposto in conseguenza del raggiro subito. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, l’operazione eseguita interamente dal pagatore deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento truffaldine previsto dalla PSD2 e dal D. Lgs. n. 11/2010.
Il Collegio non esclude in via di principio una responsabilità concorrente dell’intermediario secondo il diritto comune, qualora dalla documentazione emerga un apporto causale del prestatore di servizi di pagamento alla frode. Il Collegio di Milano ha in alcuni casi ravvisato tale responsabilità valorizzando gli obblighi di protezione ex art. 1375 c.c., che impongono l’adozione di misure idonee a monitorare l’utilizzo degli strumenti di pagamento e di presidi automatici di sicurezza capaci di bloccare operazioni non in linea con la normale operatività.
La ricorrente ha invocato gli indici di anomalia del D.M. n. 112/2007, sostenendo che un bonifico pari all’intera disponibilità del conto e a quasi tutto il fido costituisca indice di rischio frode su cui la banca avrebbe dovuto intervenire. Ha inoltre lamentato l’attivazione tardiva dell’intermediario e la mancata informazione sulle azioni di recupero.
Nel caso concreto, tuttavia, la condotta dell’intermediario non è apparsa censurabile. Il Collegio ha valorizzato l’avvenuto rimborso per quasi l’80% del totale dell’operazione fraudolenta. La ricorrente non ha offerto elementi probatori tali da escludere il proprio apporto causale alla vicenda, che al contrario è apparso rilevante, né ha dimostrato profili di colpa in capo all’intermediario. La domanda di rimborso è stata quindi respinta.
Il Collegio ha inoltre negato la refusione delle spese per l’assistenza legale, non ricorrendo i presupposti previsti dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025. Il ricorso è stato conseguentemente non accolto.
Nota della Redazione
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