Blocco fondi presso beneficiario esclude spossessamento e frode da smishing (ABF Collegio di Bologna n. 4355 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’ABF il ricorso è ammissibile quando l’oggetto della controversia e le domande siano individuabili dalla lettura congiunta del modulo e degli allegati, anche se questi ultimi sono privi di sottoscrizione e trasmessi in formato editabile: la riconducibilità del ricorso all’istante è assicurata dalla procura e dal documento di identità allegati. È invece inammissibile per carenza di interesse il ricorso del cliente che, vittima di una frode, abbia disposto personalmente un bonifico e chieda il rimborso all’intermediario quando il recall sia stato rifiutato dalla banca del beneficiario perché i fondi ivi giacenti sono stati sequestrati dall’autorità giudiziaria. Il blocco delle somme presso il beneficiario esclude il definitivo spossessamento della ricorrente e rende probabile la restituzione all’avente diritto, con rischio di duplicazione del rimborso.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di avere ricevuto sul cellulare un sms di un operatore telefonico che segnalava un bonifico in attesa e invitava a contattare un numero per il disconoscimento. Seguendo le indicazioni di sedicenti operatori antifrode e poi di un falso ispettore della Polizia postale, si recava in filiale e disponeva un bonifico di € 18.200,00 a favore di un IBAN presentato come “di sicurezza della polizia”, con la promessa del successivo riaccredito. Solo in Questura comprendeva di essere stata truffata.

Chiede quindi all’intermediario il rimborso dell’importo, lamentando la mancata adozione degli obblighi di tutela: l’operatore di sportello non avrebbe posto alcuna domanda sulle ragioni dell’operazione, pur di importo elevato. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione e per difetto di spossessamento, avendo inviato il recall e avendo appreso che le somme erano state sequestrate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione e allegazioni. L’argomento dell’intermediario è che il modulo di ricorso rinvia a un allegato in formato editabile e privo di sottoscrizione. Secondo il Collegio l’eccezione non coglie nel segno: la lettura congiunta del ricorso e dei suoi allegati consente di individuare l’oggetto della controversia e le domande, anche perché la ricorrente ha prodotto il verbale di denuncia, il reclamo e la copia del bonifico.

Il Collegio ricorda che nel giudizio ABF è generalmente ammesso il rinvio ad allegati per esporre l’oggetto o le richieste e che tali allegati non richiedono obbligatoriamente la sottoscrizione della parte. La riconducibilità del ricorso all’istante è assicurata dalla presenza della procura al rappresentante volontario e del documento di identità, entrambi allegati; richiama sul punto Collegio di Milano n. 1625/2025 e Collegio di Bologna n. 4205/2025.

Passando alla seconda eccezione, il Collegio rileva che il PSP del beneficiario, con e-mail del 14/08/2025, ha rifiutato il recall “perché è sopraggiunto il decreto di sequestro”. Nessuna delle parti produce evidenza del provvedimento e in atti vi è solo la denuncia della ricorrente. Il Collegio ritiene tuttavia che il blocco dei fondi presso il beneficiario renda ragionevolmente probabile la definizione positiva della vicenda a favore della ricorrente.

Da qui la conclusione: se le somme bloccate possono essere restituite all’avente diritto, si configura un potenziale conflitto con la restituzione domandata all’intermediario e un rischio di duplicazione del rimborso. Il sequestro esclude il definitivo spossessamento, con conseguente carenza di interesse al ricorso. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito gli obblighi di comportamento dell’intermediario nella disposizione allo sportello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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