Vishing caller ID concorso di colpa rischio d’impresa intermediario negligenza utente (ABF Collegio di Roma n. 4354 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal cliente non rientrano tra quelle non autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017, e non attivano la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque scrutinabile, secondo il diritto comune delle obbligazioni e il dovere di buona fede, il corretto adempimento della prestazione. Nelle frodi da vishing caller ID il rischio d’impresa connesso alla modalità di comunicazione adottata grava sull’intermediario, ma la condotta gravemente negligente dell’utente, che agevola la truffa, integra un concorso di colpa. Il ristoro può essere determinato in via equitativa.

Il Fatto

La ricorrente risponde a un annuncio pubblicato su un social network per l’acquisto di un monopattino e, seguendo le indicazioni del presunto venditore, esegue un bonifico istantaneo di 330,00 euro. Riceve poi una chiamata da un numero fisso che compare tra i contatti ufficiali dell’intermediario: un sedicente operatore la informa di operazioni anomale e la persuade a effettuare due ulteriori bonifici, di 660,00 e 330,00 euro, presentati come operazioni “di storno”.

La ricorrente chiede la restituzione di 1.360,00 euro, invocando phishing e vishing/spoofing caller ID. L’intermediario resiste: le operazioni sarebbero state autorizzate con SCA, riconducibili alla colpa grave della cliente, e non si applicherebbe la disciplina PSD2 sulle operazioni non autorizzate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto un errore di conteggio: i tre bonifici ammontano a 330, 660 e 330 euro, per complessivi 1.320,00 euro, e la domanda va ridotta a tale importo. Nel merito, le operazioni sono state disposte per intero dalla ricorrente, circostanza ammessa dalla stessa parte. Ne deriva l’esclusione della responsabilità oggettiva del PSP, ma non dell’esame della condotta dell’intermediario sotto il profilo del corretto adempimento e del dovere di buona fede, secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, richiamando il Collegio le proprie decisioni n. 361 del 2025 e n. 2405 del 2025.

Il Collegio distingue poi le tre operazioni. La prima rientra nello schema della truffa da falsa vendita online: manca in radice qualsiasi concorso causale dell’intermediario. La seconda e la terza, invece, sono state eseguite su indicazione di un sedicente operatore del servizio antifrode, contattato da un’utenza apparentemente riferibile all’intermediario. Su sollecitazione del Collegio la ricorrente ha prodotto gli screenshot del registro chiamate, dai quali risulta, in data e orario compatibili con la truffa, una chiamata da un numero fisso riconducibile ai contatti ufficiali dell’intermediario.

Il Collegio qualifica il vishing caller ID come frode particolarmente insidiosa: anche in presenza di un’operazione disposta integralmente dal cliente deve addossarsi all’intermediario il rischio d’impresa connesso alla modalità di comunicazione adottata, propedeutica alle operazioni. La fattispecie viene assimilata a quelle di SMS spoofing, rispetto alle quali è ravvisabile un concorso di colpa tra gravità della negligenza dell’utente e criticità organizzative del servizio di pagamento, secondo l’orientamento richiamato (Coll. Roma, dec. n. 1625 del 2022 e dec. n. 6526 del 2025).

La condotta della ricorrente è però connotata da colpevole credulità e ha avuto efficacia determinante per il realizzarsi della truffa. In applicazione della regola del concorso di colpa alle ultime due operazioni, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce in via equitativa 500,00 euro, oltre al rimborso del contributo di 20,00 euro alla parte ricorrente e alla disposizione del contributo di 200,00 euro alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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