Errore materiale nel piano di rientro e legittimazione passiva dopo cessione credito (ABF Collegio di Palermo n. 4356 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto in una comunicazione relativa a un piano di rientro, purché immediatamente riconoscibile e relativo a un contenuto negoziale già noto a entrambe le parti, non è idoneo a ingenerare incertezza sull’esistenza e sull’ammontare del debito e non integra violazione degli obblighi di trasparenza e di buona fede. Una volta intervenuta la cessione del credito, l’intermediario cedente difetta di legittimazione passiva in senso sostanziale rispetto alle domande di rideterminazione del saldo e di contestazione dei pagamenti. La cessione è opponibile al debitore quando la comunicazione sia stata inviata con raccomandata all’indirizzo di residenza dichiarato, anche se il plico non sia stato ritirato. Le domande rivolte a soggetti non convenuti nel ricorso sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto nel 2019 un contratto di prestito finalizzato per l’acquisto di un veicolo, per un importo finanziato di € 16.955,26 da restituirsi in 60 rate. Il finanziamento registrava insoluti a partire dalla rata n. 8 del 15.02.2020. L’intermediario affidava il recupero a una società esterna e nel maggio 2020 il ricorrente sottoscriveva un piano di rientro per € 17.600,00, articolato in 12 cambiali da € 150,00 e 79 cambiali da € 200,00.
Nel giugno 2021 il credito veniva ceduto a una società terza, con saldo indicato in € 14.940,74. Il ricorrente contestava la scarsa trasparenza della gestione e, in particolare, una comunicazione del 30.12.2020 che menzionava “91 rate da € 93 per un totale di € 17.600”, con un prodotto aritmetico incoerente. Lamentava inoltre la mancata notifica della cessione, il protesto di una cambiale e il mancato riscontro al reclamo, chiedendo la consegna dell’estratto conto ex art. 119 TUB, la rideterminazione del saldo fino all’azzeramento e l’accertamento delle violazioni di trasparenza, correttezza e buona fede. L’intermediario eccepiva il riscontro del reclamo, la genericità della domanda e l’assenza di incertezza sul debito, confermando la cessione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sul mancato riscontro al reclamo e la ritiene infondata in punto di fatto: è il ricorrente stesso a produrre la risposta ricevuta dall’intermediario e gli ulteriori riscontri della cessionaria. Alcune domande contenute nel file degli allegati sono poi rivolte alle società cessionarie: poiché questi soggetti non sono stati indicati come convenuti nel modulo di ricorso e il ricorso non è stato loro comunicato, le relative pretese sono dichiarate inammissibili.
Quanto alla cessione del credito, il Collegio ne afferma l’opponibilità al ricorrente: la lettera risulta inviata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo di residenza dallo stesso dichiarato nel modulo di ricorso. È irrilevante che il plico non sia stato ritirato e sia stato restituito al mittente, tanto più che la comunicazione è stata comunque conosciuta dal ricorrente e prodotta in giudizio.
Sulla richiesta di consegna dell’estratto conto ex art. 119 TUB, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo l’intermediario prodotto la lista movimenti e l’estratto conto relativi agli incassi anteriori alla cessione, con indicazione del saldo ceduto.
Le domande di rideterminazione del saldo e di azzeramento del debito non possono trovare accoglimento: l’intermediario non è più titolare dei crediti e difetta di legittimazione passiva in senso sostanziale. Tali domande, come le contestazioni sulla mancata contabilizzazione dei pagamenti, vanno rivolte agli attuali titolari del credito.
Infine, le domande di accertamento delle violazioni sulla trasparenza sono infondate. L’esistenza e l’ammontare del debito erano oggetto di un piano di rientro cambiario che indicava gli importi dovuti. La comunicazione del 30.12.2020 era viziata da un errore materiale immediatamente riconoscibile, poiché menzionava l’importo corretto di € 17.600,00 e il piano di rientro, ma riportava numero di rate e importo per rata errati. Il contenuto del piano era noto a entrambe le parti, sicché l’errore non era idoneo a ingenerare incertezza né integrava violazione delle norme sulla trasparenza o sulla buona fede. Il ricorso è pertanto non accolto, con assorbimento di ogni ulteriore domanda o eccezione.
Nota della Redazione
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