Soccorso istruttorio nel riconoscimento dei titoli esteri è facoltà e non obbligo (Cons. Stato n. 5896 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, integra una facoltà e non un obbligo dell’amministrazione procedente. Essa va esercitata quando i dati già in possesso dell’autorità non siano sufficienti a decidere. La violazione procedimentale non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento se il ricorrente non allega né dimostra che l’integrazione richiesta avrebbe condotto a un esito favorevole. Il giudice amministrativo è tenuto a verificare, secondo il principio di disponibilità della prova, se alla violazione formale corrisponda una lesione sostanziale.

Il Fatto

Il Ministero dell’istruzione e del merito, con provvedimento del 23 marzo 2023, aveva negato all’appellato il riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, ritenendo inidoneo il complesso delle conoscenze e delle esperienze documentate a soddisfare le condizioni di accesso all’insegnamento in Italia.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 11518 del 2024, ha respinto il ricorso sui profili sostanziali e lo ha invece accolto sul diverso rilievo della mancata attivazione del soccorso istruttorio, in violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero ha impugnato la decisione nella parte di soccombenza, deducendo la natura meramente facoltativa degli atti istruttori previsti dalle norme di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che la statuizione di rigetto delle censure sostanziali non è stata investita da appello incidentale e è quindi passata in giudicato. È pertanto precluso l’esame di qualsiasi argomento sulla validità del percorso formativo estero ai fini del riconoscimento in Italia.

Rigettata anche l’istanza di rinvio, motivata dalla richiesta di accesso alla procedura “sanante” dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito nella legge n. 106/2024. La norma richiede che il procedimento di riconoscimento sia pendente oltre i termini, ovvero che vi sia un contenzioso per mancata conclusione del procedimento entro i termini. Nel caso concreto il procedimento era già concluso nel marzo 2023 e il giudizio pendente non aveva a oggetto l’inerzia, bensì il diniego di riconoscimento: la norma non è quindi applicabile.

Nel merito, il Consiglio di Stato trascrive l’art. 16, comma 2, e l’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 e ne dà lettura coerente con la tesi erariale. L’autorità “richiede le eventuali necessarie integrazioni” e “può invitare” il richiedente a fornire informazioni: si tratta di facoltà da esercitarsi quando i dati posseduti non bastino. Il principio è già affermato dalla Sezione in un caso analogo, in sede cautelare, con Cons. Stato, sez. VII, ord. 8 novembre 2024, n. 4196.

La Corte verifica poi l’operato concreto dell’amministrazione. Il Ministero ha interpellato per due volte l’omologo rumeno, senza ottenere indicazioni utili sulla validità del titolo ai fini dell’insegnamento sul sostegno. Ha acquisito il parere del Ministero dell’università e della ricerca, che ha comparato i percorsi formativi rilevando differenze incolmabili: titolo monografico unico, contenuti riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria, assenza di laboratori e tirocinio, mancato superamento dell’esame finale. Disponendo di tutta la documentazione necessaria, il Ministero non era tenuto ad attivare il soccorso istruttorio.

Dirimente è infine la considerazione che l’appellato non ha mai indicato quale documentazione ulteriore avrebbe potuto produrre, né l’ha depositata in giudizio. La violazione procedimentale non può da sola travolgere il provvedimento: occorre allegare e dimostrare che l’integrazione avrebbe reso favorevole il provvedimento o ne avrebbe aumentato le chances di accoglimento. Il TAR ha omesso questa verifica. L’appello è quindi accolto e il ricorso introduttivo respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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