Ammonimento del questore per stalking: sufficiente il quadro indiziario (TAR Puglia n. 581 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009, costituisce misura amministrativa preventiva e dissuasiva, di carattere cautelare, che non presuppone la piena prova della responsabilità dell’ammonito per il reato di atti persecutori. Ai fini della sua adozione è sufficiente un quadro indiziario rappresentativo di condotte idonee a ledere la riservatezza e l’integrità psichica della persona offesa. La valutazione dei fatti è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’autorità di pubblica sicurezza, censurabile solo per macroscopica irragionevolezza. L’assenza di messaggi ingiuriosi o di referti medici non assume rilievo esimente, poiché la misura non sanziona un reato ma interrompe un pregiudizio in atto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Bari gli ha irrogato l’ammonimento, insieme al processo verbale e alla comunicazione di avvio del procedimento. La misura era stata adottata perché, nei mesi di aprile e maggio 2024, l’uomo aveva ripetutamente contattato e cercato di incontrare la ex compagna, dopo l’interruzione di una relazione durata circa quattro anni.
Davanti al TAR Puglia il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il proprio comportamento mirava solo a mantenere rapporti civili, senza profili violenti né condotte riconducibili all’art. 612-bis cod. pen. Ha inoltre contestato il profilo procedurale, per la mancata audizione nonostante la specifica richiesta. La Questura ha replicato che l’interessato aveva comunque partecipato mediante memorie scritte, valutate dall’autorità procedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, che consente alla persona offesa di richiedere al questore l’ammonimento fino a quando non sia proposta querela per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen. Il questore, assunte se necessario informazioni e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza ammonisce oralmente il soggetto. Si tratta di misura preventiva e dissuasiva, che anticipa la tutela penale e consente all’autore delle condotte di ravvedersi.
Su queste premesse il TAR ritiene infondato il primo motivo. Il ricorrente stesso, richiamando la giurisprudenza, dimostra di conoscere le funzioni dell’istituto. Ai fini dell’ammonimento non è richiesta la piena prova della responsabilità: la misura può fondarsi su un quadro indiziario che rappresenti eventi lesivi della riservatezza o dell’integrità personale, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 9211/2024 e TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 3809/2024.
Il Collegio dichiara inconferenti le deduzioni sull’assenza di messaggi offensivi e di referti medici. Il ricorrente confonde il rilievo penale delle condotte con il piano amministrativo e anticipatorio, nel quale i fatti assumono pregnanza proprio per prevenire degenerazioni comportamentali. L’ammonimento non è misura sanzionatoria di un reato accertato, ma strumento per interrompere un pregiudizio in atto. L’indagine del questore attiene alla verifica di un’adeguata probabilità di comportamento persecutorio, anche a prescindere da condotte ingiuriose.
Nel caso concreto il TAR reputa sufficiente il numero di contatti: circa 400 messaggi e circa 100 telefonate, tutti contrari alla volontà dell’altra parte e in manifesta invasione della sua sfera personale. Le dichiarazioni testimoniali confermano la ricostruzione della persona offesa, che aveva ripetutamente chiesto di non essere contattata. Irrilevanti le ragioni personali addotte: l’insistenza, l’ostentazione dei sentimenti non corrisposti e il tentativo di ottenere un incontro sono circostanze idonee a generare ansia e turbamento. Il potere esercitato è tecnico e ampiamente discrezionale, non censurabile senza profili macroscopici di irragionevolezza.
Quanto al secondo motivo, il TAR lo respinge: la normativa di settore non prevede alcuna audizione personale dell’interessato. L’amministrazione ha comunque notificato l’avvio del procedimento, garantito l’accesso e la produzione di memorie, puntualmente vagliate. Il contributo partecipativo è stato pieno ed effettivo. L’obbligo di esaminare le memorie è assolto quando il provvedimento rende percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni difensive. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti