Fideiussione risalente e segnalazione in Centrale Rischi: incompetenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 3451 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro Bancario Finanziario, il ricorso che implichi l’accertamento, anche solo incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie, individuato nel sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Il principio opera anche quando la contestazione riguardi un rapporto in corso di svolgimento. Ne segue che la domanda di nullità di una fideiussione risalente, quella sulla prescrizione del credito garantito e quella di cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi fondata sui presupposti sostanziali della segnalazione restano sottratte alla cognizione dell’Arbitro. Il ricorso è inoltre inammissibile, nei confronti dell’intermediario non destinatario di reclamo, per difetto del reclamo preventivo, onere imprescindibile per l’accesso alla procedura.
Il Fatto
La ricorrente aveva sottoscritto nel 2011 una fideiussione a favore di un intermediario, a garanzia delle obbligazioni di una società fino alla concorrenza di euro 91.000,00. Il credito garantito era stato poi ceduto, nell’ambito di una cartolarizzazione, a una società veicolo e quindi a un secondo intermediario. La ricorrente ha chiesto all’Arbitro di dichiarare la nullità della fideiussione, di accertare la prescrizione del credito, di ordinare la cancellazione della segnalazione dalla Centrale Rischi e di condannare l’intermediario al risarcimento del danno.
Entrambi gli intermediari hanno eccepito l’incompetenza temporale dell’Arbitro, trattandosi di vizi genetici di un contratto del 2011. Il primo intermediario ha inoltre eccepito l’improcedibilità per assenza di reclamo nei suoi confronti. Il secondo ha contestato la qualificazione della garanzia come contratto autonomo e ha difeso la legittimità delle segnalazioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica anzitutto la ricorrente come non consumatore, avendo sottoscritto la fideiussione nella qualità di legale rappresentante della società garantita. Richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5368/2016, che rimette al collegio giudicante la verifica del collegamento funzionale tra garante persona fisica e società garantita.
Quanto all’intermediario non destinatario di reclamo, l’eccezione di improcedibilità è accolta. Il Collegio osserva che, così come è stato proposto ricorso anche nei suoi confronti, avrebbe potuto e dovuto essere presentato il reclamo preventivo, che costituisce onere imprescindibile. Il rilievo è assorbente di ogni altra contestazione.
Sul secondo intermediario, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di incompetenza temporale. Richiama il principio di diritto della decisione del Collegio di Coordinamento n. 11407/24: è inammissibile l’accertamento, anche incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, anche quando la contestazione riguardi il rapporto in corso di svolgimento. Di tale principio il Collegio dà conto di avere già fatto applicazione nelle decisioni n. 1001/2025 e n. 4609/2025.
Le domande di nullità della fideiussione e di prescrizione del credito implicano entrambe un’indagine sul vizio genetico di un contratto concluso il 29.04.2011, dunque fuori dall’ambito temporale di competenza. Per le medesime ragioni è inammissibile la contestazione sulla nullità della cessione della garanzia, intervenuta nel 2017 e anch’essa anteriore al limite; il Collegio aggiunge che l’eccezione di tardività rispetto al reclamo è comunque fondata.
Infine, anche la domanda di cancellazione delle segnalazioni è inammissibile: essendo volta a contestare i presupposti sostanziali della segnalazione, comporta la valutazione incidentale di vizi genetici del contratto, sottratta alla cognizione dell’Arbitro. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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