Truffa del falso operatore e bonifico disposto dal cliente (ABF Collegio di Bologna n. 916 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 11/2010 per le operazioni non autorizzate. Non è dunque configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Il Collegio può tuttavia ravvisare una responsabilità concorrente del PSP, secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un apporto causale concreto dell’intermediario alla frode, come la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente o il mancato rilievo di indici di frode. In assenza di tali evidenze, il ricorso va respinto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, riceveva un SMS apparentemente proveniente dal profilo abituale dell’intermediario, che segnalava l’autorizzazione di un pagamento di € 4.900,00. Contattato il numero indicato nel messaggio per il blocco della carta, un sedicente addetto dell’ufficio antifrodi gli riferiva che l’importo fraudolento era salito a € 25.000,00 e che l’unico rimedio consisteva in un bonifico di pari somma su un conto di storno, con successivo riaccredito.
Il ricorrente eseguiva personalmente il bonifico ordinario di € 25.000,00 verso un IBAN estero. Disconosciuta l’operazione senza esito, chiedeva all’ABF la consegna della documentazione sugli accessi ai dati bancari e il risarcimento del danno, oltre alle spese legali. L’intermediario eccepiva che il cliente aveva autonomamente disposto il pagamento, che non si trattava di operazione non autorizzata e che la frode era stata possibile per la collaborazione del ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la vicenda come truffa riconducibile al social hacking: il frodatore ha indotto il cliente a credere di dover eseguire un bonifico di storno per bloccare un pagamento in realtà inesistente. La circostanza decisiva è che l’operazione è stata eseguita personalmente dal ricorrente, con inserimento della disposizione e dei fattori di autenticazione.
Da qui la conseguenza giuridica: l’operazione deve considerarsi autorizzata e resta fuori dal perimetro applicativo del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva del PSP e non opera il regime favorevole previsto per le operazioni non autorizzate, invocato dal ricorrente.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi ABF e la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 8671/2024. Ammette che una responsabilità concorrente dell’intermediario possa emergere, secondo le norme di diritto comune, in presenza di un apporto causale concreto: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode. Nel caso concreto, tuttavia, non vi è prova di alcuna di queste ipotesi.
Quanto alla condotta del cliente, il Collegio osserva che il numero indicato nell’SMS non è riconducibile all’intermediario ed è segnalato online come potenziale truffa. Il ricorrente ha agito con eccessiva ingenuità, dando seguito al messaggio fraudolento senza accertare la genuinità delle indicazioni ricevute.
Non emergendo alcun apporto causale dell’intermediario alla frode, il ricorso è respinto. Resta ferma la consegna della documentazione tecnica sui log, ormai avvenuta nel corso del procedimento.
Nota della Redazione
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