Buoni fruttiferi postali, prescrizione dalla scadenza e incompetenza temporale sui vizi genetici (ABF Collegio di Bari n. 8186 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla scadenza puntuale del titolo e non dalla fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità, in applicazione dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 e della disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 2, del medesimo decreto. Il regime giuridico ed economico dei titoli è fissato dai decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, sicché i possessori devono ritenersi edotti della decorrenza e della durata del termine prescrizionale, senza che l’ignoranza del titolare assuma valore di fatto interruttivo ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.. La mancata apposizione sul buono dell’etichetta con rendimento e scadenza e l’omessa consegna del foglio informativo attengono alla fase genetica del rapporto e integrano, se del caso, una responsabilità precontrattuale: su tali censure l’Arbitro difetta di competenza ratione temporis, radicandosi la causa petendi nel momento del collocamento. Il provvedimento dell’AGCM su pratiche commerciali scorrette non costituisce prova legale del danno e non ne consente il riconoscimento quando esso consista nella perdita del credito per prescrizione conseguente a condotta non dolosa del debitore.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria di otto buoni fruttiferi postali “a termine” con clausola “pari facoltà di rimborso”, quattro emessi il 15.01.2002 e quattro il 27.11.2002, si attiva a settembre 2025 per la riscossione dopo il decesso del contitolare detentore. Apprende che i titoli non possono essere liquidati per intervenuta prescrizione dei crediti. Lamenta di non aver ricevuto il foglio informativo all’atto della sottoscrizione né comunicazioni in prossimità della scadenza, non riportata sui titoli, e invoca la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, richiamando il provvedimento AGCM n. 11287 del 18.10.2022.

Insoddisfatta del reclamo, chiede il rimborso per capitale e interessi e, in via subordinata, il risarcimento del danno. L’intermediario eccepisce il difetto di competenza ratione materiae e ratione temporis, sostenendo che i vizi del rendimento si collocano alla sottoscrizione ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., e nel merito deduce l’estinzione dei diritti: i titoli, scaduti il 15.01.2009 e il 27.11.2009, si sarebbero prescritti dal 16.01.2019 e dal 28.11.2019, senza atti interruttivi anteriori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza temporale in via preliminare. La questione involge l’accertamento del diritto degli intestatari al rimborso al momento della richiesta e un problema di ricognizione degli effetti del negozio secondo gli ordinari canoni ermeneutici: rileva la data in cui è insorta la controversia, coincidente con la richiesta formale di liquidazione, che ricade nel periodo di competenza dell’Arbitro (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4656/2022; Dec. n. 72/2014). La procedibilità è affermata anche quanto alla materia, rientrando la raccolta del risparmio postale mediante collocamento di buoni nell’attività di BancoPosta ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

Sul merito, i titoli delle serie AA3 e AA5, istituiti con D.M. del 17 ottobre 2001 e D.M. del 12 settembre 2002, erano liquidabili al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Quanto al dies a quo della prescrizione, il Collegio aderisce all’indirizzo della Suprema Corte (Cass. nn. 19243/2023 e 23006/2023) e colloca la decorrenza alla data di scadenza puntuale del titolo, valorizzando l’argomento letterale e la mens legis (cfr. Coll. Coord., Dec. n. 6196/2024).

I buoni recano la dicitura “a termine” e il timbro con data di emissione e serie, ma non l’indicazione di scadenza e prescrizione. Il regime giuridico ed economico era però stabilito da disposizioni di rango normativo vigenti alla sottoscrizione: i possessori dovevano ritenersi edotti della decorrenza e della durata del termine, trattandosi di elemento normativo caratterizzante quel genere di prodotto. Non avendo la ricorrente provato atti interruttivi anteriori al reclamo dell’8 ottobre 2025, ogni diritto è estinto dal 16.01.2019 e dal 28.11.2019, senza che l’ignoranza del titolare assuma rilievo ex art. 2935 cod. civ..

Le censure sull’omessa comunicazione della scadenza e sulla mancata consegna del foglio informativo sono inammissibili per difetto di competenza ratione temporis. L’art. 9 del D.M. 27/12/2000 ha abrogato la previsione sull’apposizione del tagliando con serie, rendimenti e periodo di prescrizione: la mancata etichettatura può rilevare sul versante della trasparenza e della responsabilità precontrattuale, ma la questione attiene alla fase genetica del rapporto. La causa petendi della mancata consegna del documento informativo si radica nel rispetto di regole di condotta che accompagnano la conclusione del contratto: è dirimente la data della violazione (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4656/2022), anteriore al sesto anno computato a ritroso dalla presentazione del ricorso.

Anche nel merito, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, il Collegio esclude il diritto risarcitorio per l’estinzione del credito derivante dall’omessa consegna del foglio informativo (ABF Coll. Coord., Dec. n. 5106/2026). Quanto al provvedimento AGCM, non divenuto definitivo e non prova legale della scorrettezza (Cass. n. 3686/2026), il danno da perdita del credito per prescrizione non è risarcibile in presenza di condotta non dolosa del debitore. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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