Bonifico disposto personalmente dal cliente truffato: nessuna responsabilità del PSP (ABF Collegio di Palermo n. 3457 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto dal pagatore in modo integrale, con l’inserimento di tutti gli elementi dell’operazione e di tutti i fattori di autenticazione, costituisce operazione autorizzata ai sensi della disciplina PSD2, anche quando sia stato eseguito a seguito di raggiro e senza consapevolezza della truffa. In tale ipotesi non opera la disciplina di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 11/2010 e non è configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP, secondo le norme di diritto comune, solo quando emerga in concreto un apporto causale dell’intermediario alla frode, come nel caso di mancato rilievo di indici di frode o di omessa identificazione del tentativo in corso.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato vittima di una truffa. Il 17.11.2025 riceveva un SMS che lo informava di un bonifico in uscita dal proprio conto e lo invitava a contattare un numero di telefono. Alla chiamata rispondeva un sedicente maresciallo dei carabinieri, il quale rappresentava che era in corso una truffa ai suoi danni e che, per cogliere sul fatto il frodatore, occorreva effettuare un bonifico di € 10.500,00 verso un IBAN indicato come delle forze dell’ordine ma intestato a un soggetto fittizio. L’operazione, secondo il frodatore, doveva restare segreta.

Recatosi in filiale, il ricorrente trovava lo sportello chiuso e veniva invitato dall’operatore a disporre il bonifico tramite app. Non riuscendovi, era aiutato dalla direttrice dell’agenzia, che rilevava un errore nelle prime due lettere dell’IBAN e, ottenute rassicurazioni sulla parentela con il beneficiario, lo coadiuvava nella digitazione del codice corretto. Un secondo bonifico, previo giroconto, veniva bloccato dall’intermediario per sospetta truffa. Tentato il recupero, la banca beneficiaria restituiva € 5.584,52; il ricorrente chiedeva quindi la differenza di € 4.915,48, lamentando che la direttrice avrebbe dovuto insospettirsi del suo stato di confusione, dell’urgenza e dell’importo insolito.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della normativa speciale, trattandosi di operazione personalmente disposta e autorizzata dal ricorrente, e negava qualsiasi collaborazione dell’operatore di filiale. Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione.

La questione giuridica attiene alla nozione di operazione non autorizzata. Per costante interpretazione dei Collegi, la normativa PSD2 prescinde dalla nozione civilistica di consenso e richiede che questo sia prestato nella forma convenuta tra pagatore e PSP. Se il concorso causale dell’utente è parziale, come quando si limita all’inserimento di un solo fattore di autorizzazione, la transazione non è autorizzata; lo è invece quando è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento di tutti gli elementi e dei fattori di autenticazione, anche se non consapevole di disporre una transazione.

Nel caso concreto, dalle allegazioni e dalle dichiarazioni del ricorrente emerge che l’operazione è stata eseguita personalmente e consapevolmente, seppur a fronte di raggiri. Il Collegio ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 11 del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva 2015/2366/UE.

Il Collegio ha precisato che, per le operazioni autorizzate integralmente, si prescinde dalla prova del PSP sulla sussistenza della Strong Customer Authentication, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva. Resta la possibilità di rilevare una responsabilità concorrente del prestatore secondo il diritto comune, quando emerga un apporto causale concreto: mancata disponibilità del numero verde, omessa identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, oppure mancato rilievo di indici di frode.

Nella specie nessun addebito è riconoscibile all’intermediario: la direttrice aveva chiesto conferma della parentela con il beneficiario per scongiurare tentativi di truffa e si era adoperata per bloccare il conto al momento del secondo tentativo di bonifico. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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