Preavviso SIC: sufficienza del contenuto e prova della ricezione per comportamento concludente (ABF Collegio di Bari n. 2781 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nei sistemi di informazione creditizia è legittima quando sussistono la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto dell’obbligo di preavviso imposto al segnalante. Il preavviso è idoneo quando il suo contenuto consente al destinatario di individuare il rapporto cui si riferisce e di regolarizzare la posizione per evitare la registrazione. Non sono richieste forme particolari: la ricezione può essere provata anche per presunzioni, desunte da successivi comportamenti significativi del cliente, quale il pagamento delle rate insolutesi maggiorate delle spese. Grava sull’intermediario l’onere di dimostrare la ricezione della comunicazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una linea di credito revolving concessa nel 2002, contesta la segnalazione del proprio nominativo nei SIC per difetto del preavviso prescritto dall’art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi creditizi. Sostiene di aver ricevuto una comunicazione generica, priva dell’indicazione della tipologia di segnalazione, delle conseguenze dell’inadempimento e di un termine perentorio per adempiere.
Lamenta inoltre la condotta dell’intermediario che, dopo il reclamo, ha chiesto l’azzeramento della serie storica delle insolvenze, e ritiene tale intervento tardivo un riconoscimento di responsabilità. Domanda l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la cancellazione dei dati e il risarcimento di € 30.000,00 per danno patrimoniale, da rifiuto di un finanziamento, e non patrimoniale, da lesione della reputazione professionale. L’intermediario eccepisce il difetto di interesse attuale, non risultando segnalazioni alla data del ricorso, e contesta la genericità delle pretese risarcitorie.
La motivazione del Collegio
Il Collegio prende anzitutto in esame l’eccezione di difetto di interesse ad agire. Osserva che il momento della cancellazione delle segnalazioni non è accertabile con esattezza, ma rileva che l’intermediario si era già attivato in tal senso prima della presentazione del ricorso e che il ricorrente ne era consapevole. Le visure prodotte confermano l’assenza di segnalazioni negative. Pur dubitando della ricorrenza dell’interesse, il Collegio prosegue comunque nell’esame nel merito, risultando il ricorso infondato.
Nel merito, richiamata la giurisprudenza arbitrale, il Collegio ribadisce i due presupposti di legittimità della segnalazione: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso. L’onere di provare la ricezione grava sull’intermediario, pur non essendo previste forme specifiche di comunicazione, come affermato dalle decisioni Collegio di Bari nn. 7348/2022 e 18149/2021.
Quanto al contenuto, il Collegio richiama l’art. 4, comma 7, del codice deontologico, che tutela il diritto del cliente a regolarizzare la posizione prima della segnalazione, e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012: il preavviso è legittimo quando consente di individuare il rapporto e di adempiere per evitare la registrazione. Nel caso concreto, la comunicazione del 01/07/2025 indica il numero della carta e avverte espressamente che, in caso di ritardato o mancato pagamento, il cliente può essere segnalato in banche dati pubbliche o private.
La ricezione, sebbene non assistita da attestazione formale, è incontestata perché il preavviso è versato in atti dallo stesso ricorrente. Il Collegio valorizza inoltre il provvedimento del Garante del 26/10/2017, secondo cui sono correttamente ricevuti i preavvisi noti all’interessato in virtù di successivi comportamenti significativi. Tra questi rientra il pagamento di € 1.250,00 del 22/10/2025, corrispondente a più rate insolute, e la richiesta di un piano di rientro del 12/09/2025, con rate pari agli importi bonificati: circostanze che fondano la presunzione di conoscenza della debitoria, secondo l’indirizzo di Collegio di Bari n. 9809/2024.
Il Collegio ritiene quindi comprovata la consapevolezza del rapporto, della debitoria e della necessità di regolarizzare la posizione per evitare la segnalazione. Il ricorso è rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.