Estinzione anticipata cessione quinto ne bis in idem onere prova quote trattenute (ABF Collegio di Bari n. 2774 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto davanti all’Arbitro Bancario Finanziario che riproponga petitum e causa petendi identici a quelli di un ricorso già deciso è inammissibile, in applicazione del principio del ne bis in idem, rilevabile anche d’ufficio dal Collegio. La domanda ulteriore, che pure non sia stata formulata nel giudizio precedente, resta soggetta all’onere di allegazione e prova del ricorrente: la mera deduzione di quote indebitamente trattenute, priva di riscontri, non consente l’accoglimento, tanto più se l’intermediario deduca l’avvenuto rimborso e il ricorrente non replichi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un finanziamento contro cessione del quinto ed estinto anticipatamente il rapporto, con emissione di conteggio estintivo al 30.09.2024. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, si rivolge all’Arbitro chiedendo il rimborso pro rata temporis della quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, la rifusione delle spese di assistenza legale e il rimborso delle quote indebitamente trattenute.
L’intermediario eccepisce che per il medesimo contratto il cliente aveva già proposto altro ricorso davanti al Collegio, con identica richiesta di rimborso delle commissioni non godute in forza dei principi della c.d. sentenza Lexitor, e che non vi sono fatti nuovi. Aggiunge di aver già rimborsato le rate incassate dopo l’estinzione e chiede dichiararsi l’improcedibilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il precedente: il ricorrente aveva già adito lo stesso Collegio per il medesimo contratto di cessione del quinto, chiedendo il rimborso della quota non maturata delle commissioni del finanziatore e di distribuzione, della quota non goduta dei premi assicurativi, gli interessi e le spese. Con decisione n. 11468/2025 il Collegio, in parziale accoglimento, aveva riconosciuto € 554,00 a titolo di commissioni di distribuzione, oltre interessi dalla data del reclamo, ritenendo satisfattivo il rimborso già eseguito per le commissioni del finanziatore e rilevando, quanto ai premi, la previsione contrattuale del loro pagamento a carico dell’intermediario.
Su questa base il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali sull’inammissibilità del ricorso che presenti petitum e causa petendi identici a quelli di altro ricorso già proposto davanti all’Arbitro. La regola, argomentata sul principio generale del ne bis in idem, consente al Collegio la rilevazione d’ufficio della stessa inammissibilità.
Il Collegio non si limita però all’eccezione preclusiva. Rileva che con il ricorso in esame il ricorrente chiede anche la restituzione delle quote indebitamente trattenute, domanda non formulata nel precedente ricorso. Si tratta quindi di un profilo nuovo, che sfugge al rilievo di identità dell’oggetto e va esaminato nel merito.
Sul punto la decisione è netta sul piano probatorio: il ricorrente non produce evidenze a supporto della pretesa, mentre l’intermediario afferma di aver rimborsato le rate incassate in seguito all’estinzione del finanziamento. Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, non ha replicato. L’onere della prova resta dunque inadempiuto e la domanda non può trovare accoglimento.
Il Collegio, in definitiva, non accoglie il ricorso. La decisione offre un doppio spunto operativo: da un lato conferma la chiusura verso la riproposizione seriale di domande già decise davanti all’Arbitro, dall’altro ricorda che la novità della domanda non esonera il ricorrente dal documentare il proprio credito, soprattutto quando l’intermediario alleghi l’avvenuto rimborso e resti incontestato.
Nota della Redazione
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