Bonifico istantaneo non autorizzato: onere probatorio della banca e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Bari n. 2785 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sull’utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, il d.lgs. n. 11/2010 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito gli effetti di malfunzionamenti o inconvenienti delle procedure esecutive. L’uso di uno strumento registrato e la formale correttezza dell’autenticazione non bastano, di per sé, a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente né che questi abbia agito con frode, dolo o colpa grave. Il pagatore non sopporta perdite quando il prestatore non esige l’autenticazione forte, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento. La responsabilità dell’utilizzatore resta perciò circoscritta ai casi di comportamento fraudolento o di inadempimento doloso o gravemente colposo degli obblighi di custodia. La reticenza del ricorrente sulle circostanze della truffa subita costituisce elemento dal quale il Collegio può trarre il convincimento sulla sussistenza della colpa grave.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce che il 02/08/2025 è stato disposto dal suo conto corrente un bonifico istantaneo di € 15.000,00 mai autorizzato. Accedendo all’home banking si sarebbe accorto dell’operazione e avrebbe chiesto al servizio clienti il blocco del conto, la modifica delle credenziali e la sostituzione del numero di telefono. Sostiene di non aver ricevuto chiamate o SMS, di aver custodito con diligenza credenziali e dispositivi e lamenta che l’intermediario non abbia intercettato i caratteri di anomalia dell’operazione: importo elevato, natura istantanea, causale incongrua, fascia oraria e destinatario sconosciuto. Chiede quindi il rimborso integrale della somma, oltre interessi e rivalutazione.
L’intermediario eccepisce che l’operazione è stata disposta tramite app previo accesso all’area privata con credenziali riservate e, nella specie, senza richiesta di OTP perché effettuata dal device abitualmente in uso al cliente. Il bonifico sarebbe stato autorizzato con codice OTP inviato via SMS al numero del ricorrente, con notifiche tempestive via mail e SMS. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la vicenda nell’ambito degli artt. 9 ss. d.lgs. n. 11/2010, nel testo modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, e rileva che l’operazione è stata eseguita dopo l’entrata in vigore della disciplina sull’autenticazione forte dettata dal Regolamento Delegato (UE) 2018/389. Ribadisce che, se il concorso causale dell’utente in fase dispositiva o autorizzativa è solo parziale, la transazione non può per ciò solo considerarsi autorizzata, perché la normativa speciale prescinde dalla nozione civilistica di consenso.
Richiamando l’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, il Collegio ricorda che è onere del prestatore provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti. L’art. 10, comma 2, esclude che il solo uso di uno strumento registrato dimostri l’autorizzazione o la frode dell’utente. L’art. 12, comma 2-bis, esonera il pagatore da ogni perdita, salvo frode, quando manchi l’autenticazione forte. Il Collegio cita poi l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 3947/2014 e la decisione n. 22745/2019, che allocano il rischio d’impresa sul fornitore del servizio.
Nel caso concreto, la documentazione tecnica attestante l’autenticazione forte — login dal device del ricorrente e OTP inviato via SMS alle ore 09:50:30 al numero indicato anche in denuncia — convince il Collegio della conformità del sistema di sicurezza e della regolarità formale dell’operazione. L’intermediario ha dunque assolto all’onere probatorio impostogli.
Quanto alla colpa grave, il Collegio rileva che il ricorrente non allega alcuna evidenza sulle circostanze della truffa: si limita a sostenere la violazione del telefono e due tentativi di accesso all’app. Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, richiamato nella decisione n. 9006/2024 del medesimo Collegio, la reticenza sulle modalità della truffa consente di desumere la colpa grave. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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