Preavviso di segnalazione in area riservata: servono accesso preventivo e SMS specifico (ABF Collegio di Roma n. 2746 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione in un sistema di informazione creditizia può essere trasmesso mediante pubblicazione nell’area riservata del sito dell’intermediario solo se ricorrono tre presupposti: il preventivo assenso dell’interessato, l’accesso del cliente all’area riservata almeno una volta prima della segnalazione e l’invio di una comunicazione ulteriore, a mezzo SMS o email, idonea ad allertarlo dell’importanza del documento pubblicato. L’onere di provare che il cliente sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione dell’intermediario grava su quest’ultimo. Il preavviso deve precedere di almeno quindici giorni la segnalazione, a pena di illegittimità. Un SMS di contenuto generico non soddisfa il terzo requisito e determina l’accoglimento del ricorso, con ordine di cancellazione delle segnalazioni.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento, onorato con alcuni ritardi nei pagamenti. Il credito è stato ceduto a giugno 2023 ed è stato regolarmente saldato. L’intermediario ha segnalato il cliente in CRIF e CTC: per la prima volta nell’agosto 2022 secondo la visura CTC, dal settembre 2022 secondo la visura CRIF.
Il ricorrente contesta la mancata ricezione del preavviso di segnalazione e chiede la cancellazione delle iscrizioni, senza domandare il risarcimento del danno. L’intermediario resiste sostenendo di aver pubblicato la missiva di preavviso, datata 13 maggio 2022, nell’area clienti il giorno successivo e di aver inviato in pari data un SMS alert; richiama l’art. 8 delle Condizioni generali di contratto, accettato per iscritto, e il nuovo Codice di condotta. In repliche il ricorrente eccepisce la genericità della comunicazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda che il preavviso serve a rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento, consentendogli di sanarlo prima dell’iscrizione nelle banche dati. Esso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione, a pena di illegittimità, come affermato in Coll. Roma, dec. n. 16846 del 2021. L’onere probatorio ricade sull’intermediario segnalante.
La questione centrale è se la pubblicazione nell’area riservata rispetti il par. 2, lett. a) dell’Allegato 1 al Nuovo Codice SIC. Secondo il Collegio, richiamando Coll. Roma, dec. n. 7156 del 2022, quella modalità è valida a tre condizioni: preventivo assenso dell’interessato; accesso all’area delimitata al solo finanziato, che vi abbia acceduto almeno una volta prima della segnalazione; invio di una comunicazione ulteriore che allerti il cliente.
Il primo requisito è soddisfatto: il ricorrente ha accettato per iscritto la modalità di comunicazione nell’art. 8 delle Condizioni generali di contratto. Gli altri due mancano.
Il primo accesso del cliente all’area riservata, infatti, è documentato al 19 luglio 2022, quindi posteriormente all’invio del preavviso del 14 maggio 2022. Inoltre l’SMS inviato all’utenza appare generico e inidoneo ad allertare il cliente dell’importanza della comunicazione depositata, in linea con Coll. Roma, dec. n. 4840 del 2024.
La modalità di comunicazione adottata è dunque non conforme alla disciplina applicabile. Il ricorso è fondato: il Collegio accerta l’illegittimità delle segnalazioni e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione. Condanna inoltre l’intermediario al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.