Buoni fruttiferi postali: competenza ABF e prescrizione decennale dalla scadenza (ABF Collegio di Roma n. 2754 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative ai buoni fruttiferi postali rientrano nella competenza dell’ABF. Questi titoli, infatti, non costituiscono prodotti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. e il risparmio postale è assoggettato alle norme del testo unico bancario ove applicabili, ai sensi dell’art. 2, comma 6, d.p.r. n. 144/2001. Il diritto al rimborso del BFP si prescrive nel termine di dieci anni dalla scadenza del titolo. L’ignoranza del titolare circa l’esistenza del diritto e la sua soggezione a prescrizione non integra un impedimento giuridico rilevante ex art. 2935 c.c. e non sospende la decorrenza del termine.

Il Fatto

La ricorrente agisce dinanzi al Collegio di Roma in qualità di titolare di un BFP della serie 18W, del valore nominale di euro 2.500,00, sottoscritto il 24.07.2007. Alla richiesta di rimborso, l’intermediario oppone l’intervenuta prescrizione del diritto.

La parte lamenta l’assenza di indicazioni chiare sui termini di prescrizione, una prassi commerciale scorretta e l’omessa indicazione della data di scadenza sul fronte del titolo, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto e la condanna al rimborso. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’ABF ratione temporis e per materia, sostenendo che i BFP, in quanto prodotti finanziari, sarebbero sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria; nel merito deduce la prescrizione maturata il 25.01.2019, senza atti interruttivi anteriori.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Sulla competenza per materia, richiamando la decisione n. 5674/2013 del Collegio di coordinamento, osserva che la raccolta del risparmio postale, sub specie di emissione e collocamento di BFP, rientra nella cognizione dell’Arbitro. L’art. 2, comma 6, d.p.r. n. 144/2001 richiama le norme del testo unico bancario applicabili al risparmio postale. Le Sezioni Unite n. 13979/2007 hanno rilevato che i BFP, per struttura e funzione, non si discostano dagli analoghi servizi bancari. La Corte costituzionale n. 26/2020 ha riconosciuto implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza alla materia.

Quanto alla qualificazione, l’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dai prodotti finanziari i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari, cui vanno assimilati i BFP. Sul piano dogmatico manca l’elemento del rischio di investimento e della finalità speculativa: il titolo non è quindi assimilabile, in senso tecnico, a un prodotto finanziario. L’eccezione è disattesa, in linea con la decisione n. 4556/2022 del Collegio di coordinamento.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina della serie. Il Regolamento del Prestito prevede, all’art. 10, la prescrizione decennale dalla scadenza del titolo. Per i BFP a 18 mesi il dies a quo coincide con il giorno della sottoscrizione maggiorato di diciotto mesi esatti, non trovando applicazione il criterio del 31 dicembre elaborato dalla decisione n. 8056/2019 del Collegio di coordinamento per titoli di diverso tenore letterale. Il termine è quindi decorso dal 24.01.2009 al 24.01.2019, mentre la richiesta scritta di rimborso risale a maggio 2025.

La parte non ha provato alcun atto interruttivo anteriore. Né rileva l’allegata violazione degli obblighi informativi: secondo l’art. 2935 c.c., come interpretato dalla Cassazione (n. 14193/2021 e n. 22072/2018), l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella derivante da cause giuridiche, non da ostacoli di mero fatto o dall’ignoranza del titolare. La decisione n. 11113/2025 del Collegio di coordinamento consente di valutare le conseguenze della mancata consegna del foglio informativo, ma nel caso concreto difetta ogni domanda risarcitoria e la prova del danno.

L’eccezione di prescrizione è dunque accolta e il ricorso dichiarato inammissibile, con rigetto della domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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