Obblighi informativi e rigetto per difetto di prova del danno (ABF Collegio di Roma n. 2670 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario è competente a conoscere delle controversie relative alla fase genetica dei rapporti assicurativi accessori e strumentali all’operazione di finanziamento, per la violazione dei doveri di informazione precontrattuale e del principio di adeguatezza. La violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 183, comma 2, e 185, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e dall’art. 58, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40/2018 non determina la nullità del contratto assicurativo, ma legittima unicamente la pretesa risarcitoria del cliente. In caso di responsabilità precontrattuale da contratto valido ma svantaggioso, il danno risarcibile è individuato nell’interesse positivo virtuale, ossia nello scarto di convenienza tra il contratto concluso e quello che sarebbe stato concluso in assenza della condotta scorretta. Sul ricorrente grava l’onere di provare il pregiudizio e la reperibilità sul mercato di soluzioni più vantaggiose. Le domande nuove proposte per la prima volta in sede di repliche sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, in occasione della stipula di un mutuo ipotecario, sottoscriveva una polizza multirischi proposta dall’intermediario. Deduceva di non aver ricevuto alcuna spiegazione sul contenuto del prodotto né sulla possibilità di optare per coperture alternative o modulari. Sosteneva che la copertura obbligatoria richiesta dalla banca fosse di importo assai contenuto, mentre il premio effettivamente corrisposto risultava molto più oneroso perché comprensivo di garanzie accessorie rivelatesi inutili rispetto al suo profilo.
Il ricorrente contestava inoltre l’attendibilità del report di analisi dei bisogni, asserendo di non essersi recato in filiale nella data indicata e rilevando inesattezze sul proprio stato civile e sul possesso di polizze auto. Chiedeva pertanto dichiararsi la non adeguatezza del prodotto e ordinarsi la restituzione dei premi versati, o della parte eccedente rispetto a una polizza base comparabile, oltre al risarcimento del danno. L’intermediario eccepiva la validità delle sottoscrizioni e l’autoresponsabilità del cliente, richiamando il set informativo consegnato e la facoltà di disdetta annuale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della competenza per materia. Richiamando le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, osserva che la cognizione dell’Arbitro si estende ai rapporti accessori e strumentali all’operazione finanziaria, con riferimento alle irregolarità della fase genetica del rapporto assicurativo. Restano invece escluse le questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione delle polizze, ancorché funzionalmente collegate al finanziamento, come affermato da Collegio di Bologna, decisione n. 6266/24 e Collegio di Roma, decisione n. 203/2023.
Su questo presupposto il Collegio dichiara inammissibili le domande formulate per la prima volta nelle repliche: la richiesta di invalidità della sottoscrizione della polizza e quella di condanna al danno non patrimoniale. Richiamando il consolidato orientamento (Collegio di Roma, decisione n. 1026/23 e decisione n. 7915/2020), si afferma che le repliche possono solo ribadire e puntualizzare le posizioni già espresse, senza introdurre una mutatio libelli, pena la preclusione del contraddittorio.
Nel merito, il Collegio ricorda che la normativa richiamata non prevede la nullità del contratto per violazione degli obblighi informativi: al cliente spetta unicamente il risarcimento del danno. Passa quindi all’esame della condotta dell’intermediario, rilevando che il contratto di mutuo imponeva la polizza contro il rischio incendio e scoppio presso compagnia di gradimento della banca e che il PIES richiamava il costo della copertura. Osserva tuttavia che nessuno dei due report di analisi dei bisogni risultava sottoscritto dal ricorrente e che le uniche firme erano quelle apposte al contratto di mutuo e al modulo di adesione.
Sul quantum, il Collegio individua il danno risarcibile nell’interesse positivo virtuale, richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 26724 e n. 26725 del 19/12/2007, e nella perdita di chance, con liquidazione equitativa. Rileva però che il ricorrente non aveva prodotto le quietanze di pagamento dei premi, limitandosi a una scheda riepilogativa, e soprattutto non aveva versato preventivi attestanti la reperibilità sul mercato di polizze equivalenti a costo inferiore all’epoca della stipula. Richiamando Collegio di Roma, decisione n. 11397 del 25 giugno 2020, il Collegio esclude la prova del pregiudizio e rigetta il ricorso.
Nota della Redazione
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