Violazione obblighi informativi su polizza CPI non comporta nullità del contratto (ABF Collegio di Roma n. 1047 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi informativi precontrattuali posti a carico dell’intermediario nel collocamento di una polizza assicurativa collegata a un finanziamento non determina la nullità del contratto assicurativo. Le norme che impongono tali obblighi — art. 183, comma 2, e art. 185, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e art. 58, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40/2018 — sono regole di condotta, non di validità: la loro inosservanza può fondare soltanto una pretesa risarcitoria, che il ricorrente deve allegare e provare. L’applicazione di tassi corrispettivi superiori al TEGM ma inferiori al tasso soglia non è causa di nullità del contratto; la domanda che solleciti un’attività consulenziale, in contesti di totale indeterminatezza e carenza di prova, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente contesta la scorrettezza del comportamento dell’intermediario nel collocamento di una polizza assicurativa collegata a un prestito personale. Assume che la polizza sia stata sottoscritta ignorandone le caratteristiche essenziali, che sia stata presentata come necessaria per ottenere il credito e che sia stata impedita una comparazione del costo del prestito con e senza polizza. Chiede la restituzione del premio versato, pari a € 1.700,00, e la rideterminazione dei piani di ammortamento di due finanziamenti, lamentando l’applicazione di interessi “eccessivi” e la loro incidenza in sede di estinzione anticipata.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per natura consulenziale della domanda. Nel merito sostiene che l’informativa precontrattuale è stata consegnata e che i tassi applicati sono ampiamente inferiori al tasso soglia vigente alla stipula. Chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Richiamando il consolidato orientamento dei Collegi, ricorda che la domanda è inammissibile quando sollecita un’attività consulenziale in contesti di totale indeterminatezza e carenza di prova, perché il ricorrente deve articolare il petitum e la causa petendi e produrre la documentazione dimostrativa (Collegio di Roma, decisione n. 4389/22). Nel caso concreto, pur mancando la quantificazione della pretesa sugli interessi ritenuti eccessivi, la domanda è sufficientemente circostanziata rispetto alla lamentata violazione della disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi e su quella antiusura.

Nel merito, il Collegio esamina le censure sul collocamento della polizza. Il ricorrente non formula una domanda risarcitoria, ma assume che le violazioni descritte determinino la nullità del contratto con obbligo di restituzione del premio. Il Collegio richiama l’art. 183, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, l’art. 185, comma 1 e l’art. 58, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40/2018 e rileva che tali disposizioni non prevedono la nullità del contratto in caso di violazione degli obblighi informativi.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra regole di validità e regole di condotta, richiamando le Sezioni Unite n. 26724/2007 e n. 26725/2007: in difetto di previsione normativa, la violazione dei doveri di comportamento non può determinare la nullità del contratto o dei singoli atti conseguenti ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ. Il Collegio segnala di aver già recepito tali conclusioni in una recente pronuncia che ha rigettato la domanda di nullità di una polizza collegata a un finanziamento (Collegio di Roma, dec. 3234 del 12/3/2024). Al cliente spetterebbe quindi soltanto il risarcimento di eventuali danni, che nella specie non sono stati allegati.

Quanto ai tassi, il Collegio osserva che il ricorrente non contesta l’ammontare del TEG effettivo applicato, dato divenuto pacifico. La doglianza precisata in sede di repliche si fonda sull’aggravio economico derivante dall’inclusione del premio tra i costi del finanziamento, ma tale aggravio non viene specificamente allegato in termini descrittivi o quantitativi. Richiamando l’orientamento secondo cui non sono configurabili danni in re ipsa (Cass. civ. sez. III, ord. n. 27557 del 21/11/2017), il Collegio esclude che l’applicazione di tassi superiori al TEGM ma inferiori al tasso soglia possa causare la nullità del contratto. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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