Credito d’imposta Superbonus: l’ABF non può sindacare i presupposti fiscali della cessione (ABF Collegio di Bologna n. 1323 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti d’imposta non esclude di per sé la competenza dell’ABF. Resta ferma l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro se la domanda implica o presuppone l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come quando si controverte dei presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta. La condotta dell’intermediario è invece sindacabile quando concerne le vicende attuative del negozio di cessione, a valle della disponibilità dei crediti già maturati. Ove la doglianza investa la procedura di ottenimento e la maturazione del credito fiscale, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente stipulava con un intermediario un contratto di apertura di credito collegato ai bonus edilizi e un contratto preliminare di cessione del credito d’imposta, per finanziare la ristrutturazione di un immobile. L’apertura di credito doveva fornire le risorse per pagare le opere secondo la progressione dei SAL, e la cliente si obbligava a cedere i crediti fiscali maturati affinché l’intermediario recuperasse le somme erogate.
Alla cessione del credito relativo all’ultimo SAL il visto di conformità veniva riconosciuto solo per un importo molto ridotto rispetto alle fatture. La ricorrente imputava il pregiudizio alla colpa grave della dipendente della banca e del consulente, che avrebbero subordinato il pagamento delle fatture alla presentazione della fine lavori, e chiedeva il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza per materia dell’Arbitro e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, osservando che la doglianza della ricorrente attiene alla verifica dei presupposti fiscali del credito d’imposta e implica, di fatto, l’applicazione e l’interpretazione della normativa tributaria sul Superbonus.
Il punto è stato esaminato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 9642/22, intervenuto a comporre un contrasto tra i Collegi territoriali. Da quella pronuncia il Collegio mutua il criterio distintivo: la condotta dell’intermediario è sindacabile davanti all’ABF quando concerne le vicende attuative del negozio di cessione, mentre la natura fiscale del credito resta un mero presupposto non discusso tra le parti. Il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio per cui la circostanza che un contratto di cessione abbia ad oggetto crediti d’imposta non esclude di per sé la competenza dell’Arbitro, ma questa resta ferma quando la domanda presuppone l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come ove si disputi delle procedure e dei presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito.
Applicando tale principio al caso concreto, il Collegio rileva che per lo scrutinio delle questioni sollevate vengono in rilievo proprio la procedura di ottenimento e la maturazione del credito d’imposta. La controversia non riguarda, dunque, la fase attuativa della cessione, ma il momento genetico del beneficio fiscale, sottratto alla cognizione dell’Arbitro.
Ne deriva che resta preclusa all’ABF ogni valutazione sulla corretta interpretazione o applicazione delle norme tributarie, con la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il Collegio richiama, in un caso analogo, la propria precedente decisione 11413/2024. Le ulteriori eccezioni di merito e di legittimazione passiva restano assorbite dalla pronuncia sul rito.
Nota della Redazione
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