Sospensione Covid delle rate di mutuo: interessi corrispettivi ammessi senza nuovi oneri (ABF Collegio di Bologna n. 1672 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione delle rate di mutuo disposta ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. c), D.L. n. 18/2020, la dilazione del piano di rimborso non deve essere gratuita. Il divieto di nuovi o maggiori oneri per le parti non impedisce all’intermediario di applicare gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale sulla sola quota capitale delle rate sospese. Tale applicazione non costituisce nuovo onere, perché gli interessi sono calcolati al tasso pattuito, né maggiore onere, perché il mutuatario beneficia di una dilazione superiore a quella originariamente convenuta. Il diritto agli interessi è disponibile e rinunciabile dal suo titolare, ma la sua mancata rinuncia non integra alcun illecito. La condotta dell’intermediario che ricalcoli le rate sospese e le accodi al piano originario, applicando il tasso contrattuale sulla sola quota capitale, non è censurabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva estinto, nell’aprile 2025, due mutui chirografari concessi dall’intermediario resistente. Nei primi giorni di giugno 2025 si accorgeva, accedendo all’home banking, della decorrenza di un nuovo piano di ammortamento composto da sedici rate di importo maggiorato. Le rate, come comprendeva dopo alcune ricerche, erano quelle dei due mutui sospese durante il periodo Covid. Rispetto a un mutuo stipulato con altro intermediario, per il quale pure aveva goduto della sospensione, non aveva invece riscontrato effetti peggiorativi.

Il ricorrente lamentava che le rate sospese non fossero state accodate ma oggetto di un rifinanziamento illegittimo, produttivo di ulteriori interessi. L’intermediario eccepiva di aver concesso la sospensione di sedici rate nell’ambito del c.d. Decreto Cura Italia, di aver calcolato gli interessi sulla sola sorte capitale al tasso contrattuale, evitando fenomeni anatocistici, e di aver informato il cliente sulle condizioni applicate.

La motivazione del Collegio

Il ricorrente invocava la violazione dell’art. 56, comma 2, lett. c), D.L. n. 18/2020, che impone che la dilazione delle rate sospese avvenga secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Lamentava inoltre un difetto di trasparenza, per non aver ricevuto adeguate spiegazioni sulle modalità di dilazione.

Il Collegio richiamava le FAQ del MEF aggiornate all’11 marzo 2021, che chiariscono come, in caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione siano calcolati sul capitale residuo al tasso del contratto originario e ripartiti nelle quote dell’ammortamento residuo. Dalla documentazione emergeva che il ricorrente, con l’istanza di sospensione, aveva dichiarato di aver preso atto e accettato l’applicazione degli interessi sulle quote capitale con le modalità previste nel contratto. Il Collegio escludeva quindi la violazione degli obblighi di trasparenza.

Passando alla verifica della lettera c), il Collegio rilevava che nel contratto era previsto un tasso indicizzato al parametro Euribor 3m 365/360 maggiorato dello spread, e che proprio quel tasso era stato applicato, sulla sola quota capitale, per il ricalcolo delle rate accodate al piano originario. La condotta dell’intermediario non era dunque censurabile.

Il Collegio respingeva la tesi secondo cui la dilazione dovesse essere improduttiva di interessi. Una simile soluzione avrebbe comportato per l’intermediario un maggiore onere, consistente nel non rientrare del capitale entro la scadenza originaria e senza remunerazione, ipotesi esclusa dal dettato normativo. La circostanza che altri intermediari non avessero praticato interessi nel periodo di dilazione era irrilevante, trattandosi di diritti disponibili e rinunciabili dai rispettivi titolari.

Il Collegio sottolineava infine che l’obbligo di corrispondere gli interessi sulla quota capitale sospesa non rappresenta per il mutuatario né un nuovo onere, essendo il tasso quello contrattuale, né un maggiore onere, avendo beneficiato di una dilazione superiore a quella convenuta. Ciò risponde alla ratio della norma emergenziale, volta a concedere liquidità ai mutuatari proteggendo i flussi di cassa, ma non ad abbuonare i debiti. Il convincimento trovava conferma in un orientamento consolidato dei Collegi territoriali ABF. Il ricorso è stato pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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