Preavviso SMS provato e completo legittima la segnalazione in SIC (ABF Collegio di Bari n. 3616 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione in SIC presuppone il rispetto del presupposto formale del preavviso e la veridicità sostanziale dell’inadempimento. Non sono previste forme particolari di comunicazione, ma sull’intermediario grava l’onere di provare la ricezione del preavviso. L’invio tramite SMS tracciato, con attestazione dell’avvenuta consegna, integra prova idonea quando il recapito corrisponde a quello fornito in contratto e il destinatario non ne contesta la correttezza. Il contenuto del messaggio è sufficiente se consente al destinatario di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità del SIC non è necessario, essendo il trattamento fondato sul legittimo interesse del partecipante.
Il Fatto
La ricorrente, coobbligata di un prestito personale stipulato nel novembre 2020 per euro 16.797,60 da rimborsare in settantadue rate, chiedeva con reclamo la cancellazione delle segnalazioni negative a proprio carico nelle banche dati. Lamentava la mancanza del preavviso di segnalazione e contestava il contenuto del messaggio inviato dall’intermediario, ritenuto privo delle informazioni sul ritardo, sull’importo e sulla scadenza.
L’intermediario riscontrava negativamente, sostenendo di avere inviato il preavviso sia in formato cartaceo sia tramite SMS all’utenza indicata in sede di stipula, con attestazione di consegna rilasciata dalla società fornitrice del servizio. La ricorrente insisteva per l’accoglimento, chiedendo in via subordinata euro 500,00 per spese professionali e risarcimento del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce i due presupposti della legittimità della segnalazione: il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso e la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento. Sulla prima questione richiama l’orientamento consolidato secondo cui è onere dell’intermediario provare la ricezione del preavviso, pur senza forme vincolate, citando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012 e le decisioni del Collegio di Bari n. 615/2023 e del Collegio di Roma nn. 5231/2023 e 9148/2023.
Quanto alla prova, l’intermediario produceva la schermata della società incaricata dell’invio, con data di accettazione e dicitura di avvenuto recapito al cliente, e il numero di telefono coincideva con quello risultante dal contratto. La ricorrente si limitava ad affermare di non aver ricevuto il messaggio, senza contestare la correttezza del recapito. Il Collegio richiama in senso adesivo l’orientamento secondo cui la schermata di consegna è idonea a provare la ricezione quando risulta valorizzato il campo di notifica al cliente, menzionando le decisioni dei Collegi di Bari nn. 3439/2025 e 185/2025, di Bologna n. 1709/2024, di Palermo nn. 8007/2024 e 13002/2023, di Napoli n. 10479/2023 e di Torino n. 4544/2023.
Sull’idoneità dell’SMS, il Collegio valorizza l’Allegato 1 al Codice di condotta per i SIC, adottato con provvedimento del Garante n. 163 del 12/09/2019, che ammette le forme di messaggistica istantanea atte a tracciare l’avvenuta consegna, nonché l’art. 19 delle condizioni generali di contratto, che prevede espressamente l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, SMS compreso, anche ai fini del preavviso di segnalazione. Il preavviso risultava recapitato a maggio 2025, mentre il primo ritardo visibile in visura risaliva a giugno 2025.
Sul contenuto minimo il Collegio osserva che il messaggio riportava il codice del finanziamento, l’importo da pagare e l’avvertimento sulle conseguenze dell’inadempimento, così consentendo al destinatario di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione, secondo l’orientamento delle decisioni del Collegio di Bari nn. 11078/2024 e 6396/2024 e del Collegio di Roma n. 1660/2024. Quanto alla informativa privacy, l’art. 6 del Codice di condotta esclude la necessità del consenso, fondando il trattamento sul legittimo interesse del partecipante, e l’informativa prodotta in atti indica tra le finalità la comunicazione periodica ai SIC. Il ricorso è pertanto non accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.