Estinzione anticipata della cessione del quinto: rimborso dei costi e spese legali (ABF Collegio di Bologna n. 1673 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie su estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della sottoscrizione, secondo quanto previsto dall’art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. In continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, i costi recurring si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare, mentre quelli up front seguono, in assenza di diversa previsione pattizia, il metodo della curva degli interessi. Le imposte e gli oneri erariali non sono retrocedibili, perché l’intermediario agisce come sostituto d’imposta. Le spese legali sono risarcibili solo se il ricorrente dimostra che l’assistenza del professionista è stata resa necessaria da un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se il ricorrente non aderisce alla proposta di controparte, perché il suo interesse non è integralmente soddisfatto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 7 dicembre 2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Ha quindi chiesto il rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies TUB.

L’intermediario ha resistito, eccependo di aver già restituito, mediante decurtazione nel conteggio estintivo, € 397,83 e € 137,31 a titolo di commissione di distribuzione e spese di attivazione pratica secondo la curva degli interessi. Ha inoltre offerto, in via conciliativa e senza riconoscimento, ulteriori € 283,26, comprensivi dei € 20,00 per adire l’Arbitro. Ha contestato la restituzione dell’indennizzo per l’anticipata estinzione e la rifusione delle spese legali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ai contratti di cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021, richiamando l’art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nel testo modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. La norma impone di applicare l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di sottoscrizione del contratto, con salvezza delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa.

In continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, il Collegio distingue i costi recurring, soggetti a proporzionalità lineare salvo diversa previsione contrattuale, dai costi up front, per i quali si applica la curva degli interessi in assenza di patto contrario. Le imposte e gli oneri erariali sono esclusi dalla riduzione, perché l’intermediario agisce come sostituto d’imposta.

Quanto alla natura delle singole voci, il Collegio condivide la classificazione operata dal Collegio di Torino nelle decisioni n. 5176/2025, n. 10844/2020 e n. 12567/2020: le commissioni di attivazione, la commissione rete distributiva, i diritti ente e le spese incasso quote sono tutte recurring. Il calcolo tabellare così elaborato conduce a un importo coincidente con quello offerto in via conciliativa dall’intermediario, comprensivo dei € 20,00 per il ricorso.

Il Collegio esclude però la cessazione della materia del contendere: essa richiede il pieno soddisfacimento della pretesa e non può essere pronunciata quando il ricorrente non aderisce alla proposta di controparte, potendo questi agire in separata sede per la differenza.

Quanto alle spese legali, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025: la refusione è ammissibile anche se domandata per la prima volta nel ricorso, ma il ricorrente deve dimostrare che l’assistenza tecnica è stata resa necessaria da un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario. Nel caso concreto manca ogni allegazione in tal senso, sicché la domanda di € 200,00 è respinta.

Infine, sull’indennizzo per l’anticipata estinzione, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909/2020: la commissione prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che essa sia priva di oggettiva giustificazione. Il ricorrente si è limitato a lamentare l’assenza di giustificazione oggettiva senza argomentazioni, e la domanda non è accolta. Sono invece riconosciuti gli interessi legali, oggetto di specifica domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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