Blocco della carta prepagata per indagini penali (ABF Collegio di Bologna n. 187 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di indagini dell’Autorità giudiziaria e di una previsione contrattuale che lo consente, è legittimo il blocco della carta prepagata disposto dall’intermediario ai sensi dell’art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 11/2010, rientrando la relativa valutazione nell’ambito del principio di buona fede e non essendo sindacabile nel merito dall’Arbitro. L’intermediario è tuttavia tenuto, in forza del terzo comma del medesimo art. 6, a informare preventivamente il cliente delle ragioni del blocco: l’omessa comunicazione integra una violazione dell’obbligo di trasparenza, che giustifica l’invito del Collegio a una condotta più collaborativa, senza però travolgere la legittimità del blocco.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una carta prepagata emessa dall’intermediario, con un saldo di € 2.328,29. Senza alcuna spiegazione e senza apparente motivo, l’intermediario ha proceduto al blocco della carta. Esperito senza esito il reclamo, il cliente si è rivolto all’Arbitro chiedendo che venga verificata la legittimità del blocco e che sia ordinato lo sblocco delle somme.
L’intermediario si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda, in quanto volta a ottenere una condanna a un facere infungibile. Nel merito ha dedotto l’esistenza di indagini in corso da parte dell’Autorità giudiziaria, che impedirebbero lo sblocco, e la conformità del blocco all’art. 6 del d.lgs. n. 11/2010 in presenza di apposita previsione contrattuale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. A un primo esame la domanda apparirebbe effettivamente tesa a una condanna a un facere infungibile e, secondo l’orientamento unanime dei Collegi territoriali, sarebbe inammissibile. Tuttavia, in un’ottica di interpretazione estensiva dei poteri di riqualificazione della domanda, e alla luce della funzione sociale dell’Arbitro, il Collegio riqualifica la domanda come volta all’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario e del diritto allo svincolo delle somme.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il regolamento contrattuale depositato dall’intermediario prevede esplicitamente la facoltà di bloccare la carta in caso di sospetto di uso fraudolento o non autorizzato, conformemente all’art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 11/2010. Nella fattispecie l’intermediario ha dedotto accertamenti in corso dell’Autorità giudiziaria, che legittimano il blocco.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, nel rispetto del principio di buona fede, è insindacabile la valutazione dell’intermediario di bloccare lo strumento di pagamento. Alla luce delle indagini in corso, l’intermediario aveva dunque il diritto di bloccare, sia pure temporaneamente, l’uso della carta.
Il Collegio rileva però un profilo di criticità: l’intermediario non ha tenuto un comportamento trasparente, non avendo informato preventivamente il cliente dei motivi del blocco, come previsto dal terzo comma dell’art. 6 del d.lgs. n. 11/2010. Da qui l’invito a adottare una condotta maggiormente trasparente e collaborativa e a enunciare specificamente le ragioni dei blocchi. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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