Recesso bancario da conto corrente e onere della prova del danno (ABF Collegio di Torino n. 4079 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso ad nutum da un contratto di conto corrente a tempo indeterminato è legittimo e non richiede che l’intermediario espliciti le ragioni che lo hanno determinato. L’esercizio del diritto è tuttavia subordinato alla prova dell’avvenuta comunicazione al cliente con il preavviso contrattualmente pattuito. Quanto alle conseguenze pregiudizievoli lamentate — blocco dell’operatività, impossibilità di onorare obbligazioni verso terzi, insoluti su un finanziamento — grava sul ricorrente l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., non essendo sufficiente la prospettazione generica del pregiudizio né la richiesta di un indennizzo equitativo sganciato da qualsiasi dimostrazione del danno e del nesso causale.

Il Fatto

La parte ricorrente, titolare presso la banca resistente di un conto personale e di un conto intestato alla propria ditta individuale, lamentava che il 14/11/2025 l’intermediario avesse bloccato ogni accesso ai conti e all’app di home banking, impedendole le operazioni e, in particolare, l’adempimento delle rate di un finanziamento concesso da un terzo e regolato tramite addebito diretto su uno dei conti.

La banca eccepiva di aver esercitato il recesso da entrambi i rapporti con due lettere datate 29.08.2025, spedite in unica busta con raccomandata consegnata il 03.09.2025 all’indirizzo della ditta, e di aver inviato una ulteriore comunicazione all’indirizzo di residenza, restituita per compiuta giacenza. I conti erano poi stati estinti, quello aziendale il 22.12.2025 e quello personale il 12.01.2026.

La motivazione del Collegio

In via pregiudiziale il Collegio rileva che il ricorso investe due rapporti: l’uno facente capo alla ditta individuale, l’altro alla ricorrente quale consumatore. Poiché l’organo decidente deve essere composto in modo adeguato alla tipologia delle parti coinvolte, le doglianze sono esaminate separatamente, con due distinte composizioni.

Sul merito, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi secondo cui il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato è legittimo senza necessità di esplicitare le ragioni. Nel caso del conto personale la banca ha prodotto il contratto, che prevede un preavviso di almeno due mesi, e la prova del recapito della raccomandata contenente le due lettere di recesso. Quanto al conto della ditta, il modulo di attivazione derogava ai termini contrattuali prevedendo un preavviso di cinque giorni: il recesso è stato comunicato con un preavviso ampiamente superiore. La condotta dell’intermediario non è dunque censurabile.

Il Collegio passa poi al lamentato blocco dell’operatività e ai danni. La ricorrente ha prodotto una schermata di accesso a un’app non identificabile, priva di data, e una lettera del terzo finanziatore con la tabella di ammortamento, dalla quale non risultano insoluti; dall’estratto conto risultano pagamenti delle rate sino a ottobre 2025. La banca, dal canto suo, ha negato qualsiasi blocco e prodotto evidenze di movimentazione di entrambi i conti sino a fine novembre 2025.

Il Collegio applica quindi l’art. 2697 c.c.: la ricorrente non ha provato né l’esistenza del blocco né i danni che ne sarebbero derivati come conseguenza immediata e diretta. La richiesta di risarcimento, e con essa quella di indennizzo equitativo, è pertanto respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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