Carta di debito coemessa: legittimazione passiva del gestore e prova di autenticazione delle operazioni (ABF Collegio di Roma n. 1870 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, in virtù di una convenzione con la banca emittente, gestisce la carta di debito e tratta il disconoscimento delle operazioni non autorizzate, rimborsandone parte, non può eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva nel ricorso proposto dal titolare. La gestione del modulo di disconoscimento e il parziale rimborso generano infatti un legittimo affidamento del cliente e integrano una condotta contraria al principio nemo contra factum proprium venire potest. Nel merito, qualora l’intermediario non offra alcuna prova dell’autenticazione, della corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni contestate, il ricorso va accolto integralmente: la prova di autenticazione costituisce un prius logico rispetto alla valutazione della colpa grave dell’utente.

Il Fatto

La ricorrente è una società titolare di un conto corrente cui è associata una carta di debito internazionale, utilizzata esclusivamente per il pagamento di bollettini intestati al Ministero dei Trasporti, attività coerente con l’oggetto sociale della società, che si occupa di revisione veicoli. Accedendo all’home banking, il legale rappresentante rileva movimenti in uscita non conosciuti, effettuati in dollari a partire dai primi giorni di agosto. L’assistenza dell’intermediario resistente blocca la carta e rappresenta che alcune operazioni erano state stornate, mentre altre, eseguite tra il 30.08.2024 e il 1.9.2024, erano andate a buon fine.

Le operazioni non autorizzate ammontano complessivamente a euro 858,47, delle quali l’intermediario rimborsa solo euro 94,70. La ricorrente chiede l’accertamento della responsabilità del gestore, che non avrebbe monitorato adeguatamente le operazioni anomale, e il rimborso di euro 763,77. L’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere mero fornitore di servizi della banca emittente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’intermediario produce gli artt. 3 e 45 del Regolamento relativo alla carta di debito e la Circolare inviata alle banche partner n. 06/2021, dai quali emerge che la competenza sulla gestione dei reclami spetta alla banca emittente. La ricorrente replica che la banca ha riconosciuto di aver affidato al gestore l’iter valutativo delle operazioni disconosciute, che il reclamo è stato trattato interamente dal resistente e che questi ha rimborsato parte delle somme.

Il passaggio decisivo è però un altro. Nel riscontro del modulo di disconoscimento l’intermediario non ha segnalato la propria asserita carenza di legittimazione, ma ha informato la cliente dell’avvenuto rimborso di euro 94,70 e ha rifiutato il rimborso delle restanti operazioni sul presupposto che fossero state concluse correttamente. Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi ABF, che riconosce natura di reclamo al modulo di disconoscimento delle operazioni (Collegio di Torino n. 26379/2019; Collegio di Roma n. 9476/2018; Collegio di Napoli n. 2187/2017).

Su questa base il Collegio ritiene che la gestione del disconoscimento, comprensiva del parziale rimborso, abbia generato un legittimo affidamento della ricorrente sulla sussistenza della legittimazione passiva, in violazione del principio nemo contra factum proprium venire potest (Collegio di Roma n. 7721/2023). L’eccezione è dunque respinta.

Nel merito, la controversia riguarda operazioni effettuate il 30.8.2024 e il 1.9.2024, sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD 2). L’intermediario, concentratosi sull’eccezione preliminare, non si difende nel merito e non fornisce alcuna prova circa l’autenticazione delle operazioni contestate. Il Collegio applica l’orientamento condiviso secondo cui la mancanza, anche parziale, della prova di autenticazione è risolutiva e dirimente rispetto alla valutazione di eventuali profili di colpa del cliente, rappresentando un prius logico rispetto alla prova della colpa grave (Collegio di Roma n. 11814/2021). Il ricorso è pertanto accolto per l’importo di euro 763,77, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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