Remissione del debito e annullamento per errore preclusi in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 9182 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione del debito, quale negozio unilaterale recettizio ex art. 1236 cod. civ., può essere oggetto di azione o eccezione di annullamento per errore ex art. 1427 cod. civ., per effetto del rinvio di cui all’art. 1324 cod. civ. L’indagine sulla sussistenza concreta di un vizio del consenso, determinato da errore essenziale ex art. 1429 cod. civ. e riconoscibile ex art. 1431 cod. civ., si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito. La relativa censura è ammissibile in sede di legittimità nei soli termini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Non integra il vizio di sussunzione la critica che investe la ricostruzione e l’accertamento del fatto materiale, traducendosi in una inammissibile revisione della quaestio facti.
Il Fatto
Il ricorrente ottenne dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti della banca per l’importo corrispondente a cinque rate di un finanziamento concesso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’opposizione proposta dalla banca venne rigettata, unitamente alla domanda riconvenzionale di pagamento delle rate scadute.
La banca propose appello e il Tribunale lo accolse, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il ricorrente al pagamento della somma richiesta. Il giudice di merito ritenne che la dichiarazione liberatoria del 19 aprile 2011, con cui la banca aveva comunicato di non avere più nulla a pretendere, fosse stata validamente “revocata” con la successiva comunicazione del 15 novembre 2011, per errore sulla mancata consegna del bene. Il ricorrente impugna la sentenza per cassazione con due motivi; la banca resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono scrutiniti congiuntamente perché connessi e sono giudicati in parte infondati e in parte inammissibili. Il ricorrente non contesta in astratto che la remissione del debito sia annullabile per errore; nega, però, in fatto che sussistessero i presupposti del vizio.
La Corte ricorda che l’accertamento concreto di un vizio del consenso da errore essenziale e riconoscibile è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in legittimità, nella disciplina applicabile ratione temporis, solo nei termini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Le doglianze del ricorrente, osserva il Collegio, non deducono un error in iudicando nell’interpretazione della disciplina, ma criticano la valutazione in concreto operata dal giudice.
Quanto al dedotto vizio di sussunzione, la Corte precisa che esso può essere prospettato solo assumendo l’accertamento di fatto come termine obbligato e non modificabile del sillogismo giuridico. Diversamente, ponendo in discussione tale accertamento, si versa nella revisione della quaestio facti, riservata al giudice del merito. Nel caso di specie viene criticato inammissibilmente l’accertamento del Tribunale sugli aspetti fattuali relativi alla consegna dell’impianto.
Neppure sussiste il vizio di omesso esame: l’omessa considerazione di un elemento istruttorio non integra il vizio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). Il fatto della mancata consegna è stato ampiamente valutato dal giudice di merito; non rileva la mancata considerazione della nota dell’11 marzo 2011.
Inammissibili sono anche le doglianze sulle dichiarazioni confessorie, rimesse a una valutazione di fatto insindacabile. Quanto al travisamento della prova, la Corte richiama Cass., S.U., n. 5792/2024: il vizio ricorre solo in caso di svista decisiva sul fatto probatorio in sé, non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto. Nel caso non emerge alcuna svista percettiva, ma solo una valutazione delle dichiarazioni come tali.
Il ricorso principale è dunque rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito
- Art. 1324 c.c. – Norme applicabili agli atti unilaterali
- Art. 1427 c.c. – Errore, violenza e dolo
- Art. 1429 c.c. – Errore essenziale
- Art. 1431 c.c. – Errore riconoscibile
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso