Addebito indennità di preavviso e mancanza di autorizzazione del pagatore (ABF Collegio di Milano n. 2148 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, il consenso del pagatore costituisce elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza di consenso, l’operazione non può considerarsi autorizzata. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 11/2010, il consenso a eseguire un’operazione o una serie di operazioni è prestato nella forma e secondo la procedura concordate nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, non potendo essere desunto dalla mera consapevolezza dell’imminente addebito o dall’indicazione del conto per l’accredito della retribuzione. L’addebito non autorizzato è illegittimo e il prestatore di servizi di pagamento deve riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo, ai sensi dell’art. 11, D.lgs. n. 11/2010.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’intermediario, rassegnava le dimissioni in data 12.05.2025 con effetto dal giorno successivo, senza prestare il preavviso contrattualmente previsto. In data 26.06.2025 l’intermediario addebitava sul conto corrente l’importo di € 29.409,29 per l’indennità di mancato preavviso, dandone contabilizzazione nel cedolino solo il giorno successivo.

Il ricorrente contestava la legittimità dell’addebito, lamentando l’assenza di autorizzazione specifica e chiedendo la restituzione dell’importo. L’intermediario eccepiva in via preliminare il difetto di competenza dell’ABF, assumendo che la questione afferisse al rapporto di lavoro, e nel merito sosteneva che l’addebito fosse stato autorizzato, desumendo il consenso dalla consapevolezza dell’imminente addebito e dal lungo silenzio serbato dal ricorrente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza per materia. La materia del contendere, ha precisato, non è la debenza dell’indennità di preavviso — circostanza peraltro non contestata — bensì la legittimità dell’addebito sul conto corrente. La domanda attiene quindi a un’operazione bancaria che si assume non autorizzata, riconducibile alla competenza dell’Arbitro. Il Collegio richiama, per situazione analoga, la decisione del Collegio di Roma n. 3991/2015, ove si chiarisce che la controversia è centrata sulla legittimità dell’addebito in relazione ai profili di mancanza di autorizzazione e preavviso, attinenti al rapporto di conto corrente.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la sequenza dei fatti. La banca aveva inviato in data 19.05.2025 una raccomandata, ritirata il 28.05.2025, con cui preannunciava la liquidazione delle competenze di fine rapporto sul conto e l’addebito dell’importo corrispondente al periodo di preavviso non prestato. L’addebito veniva contabilizzato il 26.06.2025, mentre i cedolini erano trasmessi via mail solo il giorno successivo.

Il Collegio ha riconosciuto che il ricorrente era consapevole dell’imminente addebito sul conto ove veniva accreditata la retribuzione, avendo egli stesso chiesto in anticipo i conteggi per predisporre la provvista. Ciò nonostante, il dato normativo è chiaro nell’escludere che il prestatore di servizi di pagamento possa effettuare un’operazione a carico del conto in mancanza dell’autorizzazione del pagatore. L’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 11/2010 stabilisce che il consenso del pagatore è elemento necessario per la corretta esecuzione dell’operazione.

Nella specie tale autorizzazione non risultava agli atti, non essendo disponibile il contratto di conto corrente né il documento di domiciliazione relativo al regolamento delle competenze di lavoro. Il Collegio ha escluso che il consenso potesse rintracciarsi nella indicazione del conto per l’accredito della retribuzione o nella consapevolezza dell’imminente addebito, poiché ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 11/2010 il consenso va prestato nella forma e secondo la procedura concordate nel contratto quadro.

L’addebito è stato pertanto ritenuto non autorizzato e illegittimo, in linea con le decisioni del Collegio di Milano n. 6409/2015 e del Collegio di Roma n. 3991/2015. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, disponendo che l’intermediario riporti la situazione debitoria del ricorrente nello stato in cui si sarebbe trovata se l’addebito non avesse avuto luogo, ai sensi dell’art. 11, D.lgs. n. 11/2010, oltre al versamento del contributo alle spese della procedura e del rimborso in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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