Rimborso inammissibile per riproposizione del ricorso già deciso dall’ABF (ABF Collegio di Bari n. 1388 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la parte che abbia già ottenuto una decisione su una determinata questione non può riproporre la stessa domanda in un secondo ricorso. La preclusione opera come inammissibilità della domanda di rimborso dei costi non maturati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, quando sia identico il contratto e identico l’oggetto della pretesa già esaminata. Le domande nuove, formulate per la prima volta nel secondo procedimento e prive di supporto probatorio, sono non accolte nel merito.

Il Fatto

Un cliente aveva stipulato nel dicembre 2014 un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 30 novembre 2020. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso di € 555,71 a titolo di spese fisse e commissioni accessorie non maturate, calcolato secondo il criterio pro rata temporis e al netto di quanto già corrisposto in sede di conteggio estintivo, oltre agli ulteriori importi versati in eccedenza e agli interessi legali dall’estinzione al soddisfo.

La banca resistente ha eccepito di aver già stornato € 577,82, di cui € 83,27 per spese fisse contrattuali ed € 494,55 per commissioni accessorie, secondo il criterio della c.d. curva degli interessi, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Ha inoltre sostenuto la natura up front delle commissioni accessorie e delle spese fisse, in quanto maturate alla fase istruttoria e al perfezionamento del contratto, chiedendo il rigetto delle domande.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva un dato processuale decisivo: il ricorrente aveva già presentato, tramite il medesimo procuratore, un precedente ricorso avente ad oggetto lo stesso contratto di finanziamento, chiedendo – a seguito dell’estinzione anticipata – il rimborso della quota non maturata delle medesime voci di costo. Su quel ricorso il Collegio si era pronunciato con la decisione n. 2353/2022, non accogliendo la domanda in ragione della natura up front delle voci reclamate e dando atto dei rimborsi eseguiti dall’intermediario.

Richiamando il proprio orientamento – secondo cui occorre escludere che le parti possano, ottenuta una decisione su una determinata questione, riproporre la stessa in un secondo procedimento – il Collegio ritiene la domanda di rimborso inammissibile. Il principio impedisce la duplicazione del giudizio arbitrale sull’identico oggetto e sull’identico contratto, a prescindere dal diverso criterio di calcolo invocato in questa sede.

Il Collegio esamina poi le domande che il ricorrente ha formulato per la prima volta nel presente procedimento: il riconoscimento degli interessi legali dalla data di estinzione fino al soddisfo e la restituzione degli ulteriori importi versati in eccedenza, da quantificarsi anche in corso di procedimento. Riguardo a quest’ultima richiesta, il ricorrente non produce evidenze a supporto, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.

Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso in parte inammissibile e in parte non accolto nei sensi della motivazione. La decisione conferma l’orientamento del Collegio di Bari sulla preclusione alla riproposizione della stessa questione già decisa e sulla necessità, per le domande nuove, di allegare elementi probatori idonei a sostenerle.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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