Truffa da investimento online: nessun obbligo di monitoraggio e blocco delle operazioni disposte dalla vittima (ABF Collegio di Milano n. 2147 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffe da investimento online, l’intermediario non è responsabile quando tutte le operazioni contestate sono state eseguite materialmente e consapevolmente dal cliente, che le ha disposte seguendo le istruzioni del frodatore. L’obbligo di diligenza professionale e l’adozione di presidi di prevenzione antifrode presuppongono la prova di indici concreti di anomalia dell’operatività, che non possono ricavarsi dal solo contesto della truffa. Gli avvisi antifrode generici e automatici sono inidonei a fondare una responsabilità dell’intermediario quando non risulti superata la diligenza esigibile dal cliente.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di diligenza e prevenzione antifrode e la condanna al rimborso, anche parziale, di € 23.058,96. Espone di essere stato vittima, da luglio a settembre 2025, di vari episodi di truffa avviati tramite social network, nei quali fu indotto a effettuare pagamenti online verso soggetti sconosciuti, convinto di entrare in una rete di investimenti.

L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i servizi in criptovalute sono erogati da altra società del gruppo con sede a Cipro, autorizzata dalla CySEC ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114, e il difetto di competenza per materia dell’ABF. Nel merito deduce che l’operazione di € 850,00 è già stata rimborsata, che il bonifico di € 500,00 fu disposto dal ricorrente stesso e che nessun obbligo di monitoraggio grava sull’intermediario, con colpa grave del cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Sul difetto di legittimazione passiva rileva che l’intermediario non ha prodotto copia del contratto quadro in essere con il ricorrente, ma solo un documento che sembra riprodurre i termini di servizio pubblicati sul sito. I fatti posti a fondamento dell’eccezione, pertanto, non risultano provati, anche a prescindere dalle indicazioni del sito dell’intermediario, che pubblicizza un servizio di acquisto, vendita e invio di criptovalute.

Quanto alla prospettata incompetenza per materia dell’ABF, il Collegio osserva che tra le operazioni contestate ve ne sono due in euro, per le quali il tema non si pone. Per le residue, in cripto-attività, richiama il Regolamento MiCAR, la Direttiva PSD2, l’opinion EBA/Op/2025/08 e la comunicazione della Banca d’Italia sull’interconnessione tra MiCAR e PSD2. Se può dubitarsi della qualificazione dei trasferimenti di Bitcoin come “fondi”, lo stesso non vale per le transazioni in USDC, stablecoin ancorata al dollaro che la tassonomia MiCAR riconduce agli EMT e quindi alla moneta elettronica e ai “fondi” PSD2.

Il Collegio ritiene però assorbente la circostanza che tutte le operazioni sono state eseguite integralmente dal ricorrente il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto i pagamenti seguendo le istruzioni del frodatore, convinto di svolgere attività di investimento. Ciò esonera il Collegio dall’esaminare la questione della SCA. La contestazione si incentra piuttosto su una carenza di misure di sicurezza e prevenzione antifrode, come il monitoraggio delle anomalie e i meccanismi di blocco automatico o di controllo manuale.

Su questo punto il Collegio rileva che non sono provati elementi idonei a fondare una responsabilità concorrente dell’intermediario. Non emerge alcuna evidenza delle modalità con cui il ricorrente fu indotto a eseguire le operazioni, né quali siano stati gli indici che avrebbero dovuto imporre il blocco dell’operatività. Non risulta che si siano verificate situazioni atte a fondare un obbligo di intervento, apparendo escluso qualsiasi coinvolgimento dell’intermediario nella truffa, giocata su canali esterni alla piattaforma (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 14351/2022). Quanto al pagamento con carta di € 850,00, può considerarsi rimborsato, non contestandone il ricorrente la ricezione.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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